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Art. 1669 Rovina e difetti di cose immobili

Approfondimento · 2008-12-16

Art. 1669 Rovina e difetti di cose immobili
Art. 1669 Rovina e difetti di cose immobili

CODICE CIVILE: Capo VII: Dell'appalto

Art. 1669 Rovina e difetti di cose immobili

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.

Il diritto del committente si prescrive (2934) in un anno dalla denunzia.

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Domande frequenti su art. 1669 c.c. (rovina di immobili)

Cosa copre la garanzia decennale ex art. 1669 c.c.?

L'art. 1669 c.c. prevede la responsabilità del costruttore per 10 anni dalla costruzione per rovina totale o parziale dell'edificio, o per gravi difetti che ne compromettono la solidità, sicurezza o conservazione.

Chi può essere chiamato in causa ex art. 1669?

Il costruttore-appaltatore, ma anche il progettista e il direttore dei lavori se i difetti derivano da errori progettuali o di vigilanza. La responsabilità è solidale tra i soggetti che hanno contribuito al vizio.

Quali difetti rientrano nei 'gravi difetti' ex art. 1669?

I gravi difetti includono cedimenti strutturali, infiltrazioni diffuse, problemi al sistema impiantistico che incidono sulla solidità dell'edificio, difetti dell'isolamento termoacustico tali da rendere l'edificio inidoneo all'uso. Non bastano imperfezioni lievi.

Entro quanto tempo va denunciato il difetto ex art. 1669?

La denuncia va effettuata entro 1 anno dalla scoperta del difetto. L'azione in giudizio si prescrive in 1 anno dalla denuncia. I termini decorrono dalla scoperta effettiva, non dalla costruzione.

Come si dimostra un grave difetto ex art. 1669?

Attraverso una perizia tecnica che classifica il difetto come 'grave' ai sensi della norma, ne documenta l'origine costruttiva, lo stato attuale e il rischio per la stabilità dell'edificio. Il CTP è determinante per stabilire la soglia di gravità.

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