Stima il maggior danno da ritardato pagamento di un'obbligazione pecuniaria (art. 1224, comma 2, c.c.). Secondo Cass. SU 19499/2008, per il creditore non imprenditore il maggior danno si presume pari all'eccedenza del rendimento medio dei titoli di Stato sugli interessi legali.
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Per il 2026 il saggio legale è 1,60% (DM 10/12/2025). Il rendimento medio dei titoli di Stato va preso dalle rilevazioni del periodo (Banca d'Italia / MEF).
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Il criterio delle Sezioni Unite
Cass. Sez. Un. n. 19499/2008: per il creditore non imprenditore il maggior danno ex art. 1224 c.2 c.c. è presunto pari alla differenza, se positiva, tra il rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali nel periodo considerato. È sempre ammessa la prova di un danno diverso (maggiore o minore).
Lo strumento richiede i due tassi del periodo per evitare l'uso di valori non aggiornati: calcola gli interessi ai due saggi sullo stesso capitale e periodo e ne mostra la differenza.
⚠️ Avvertenza: stima orientativa. Se i tassi sono variati nel periodo, il conteggio va spezzato per sottoperiodi. Per il creditore imprenditore valgono criteri diversi. Documenta sempre i tassi nelle perizie e negli atti.
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Cos'è il maggior danno ex art. 1224 c.c.?
È il danno ulteriore rispetto agli interessi legali subìto dal creditore per il ritardato pagamento di una somma di denaro. Le Sezioni Unite (Cass. 19499/2008) hanno stabilito che, per il creditore non imprenditore, si presume pari alla differenza tra il rendimento medio dei titoli di Stato (durata non superiore a 12 mesi) e il saggio degli interessi legali, se positiva.
Come si calcola?
Si calcolano gli interessi al rendimento medio dei titoli di Stato e gli interessi legali sullo stesso capitale e periodo; il maggior danno è la differenza, se positiva. Lo strumento chiede i due tassi (rendimento titoli e tasso legale del periodo) per non usare valori non aggiornati.
Vale anche per le imprese?
Per l'imprenditore il criterio presuntivo è diverso (di norma legato al costo del denaro / interessi bancari). La presunzione delle Sezioni Unite riguarda il creditore non imprenditore. In ogni caso è ammessa la prova di un danno diverso.
Il calcolo sostituisce la perizia?
No: è una stima orientativa. Nelle cause e nelle perizie contabili i tassi vanno documentati per il periodo esatto e, se variati, applicati per sottoperiodi.