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Art. 1667 Difformità e vizi dell'opera

Approfondimento · 2008-12-16

Art. 1667 Difformità e vizi dell'opera
Art. 1667 Difformità e vizi dell'opera

CODICE CIVILE: Capo VII: Dell'appalto

Art. 1667 Difformità e vizi dell'opera

L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera (1668). La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.

Il committente deve, a pena di decadenza (2964), denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.

L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna (att. 181).

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Domande frequenti su art. 1667 c.c. (difformità e vizi dell’opera)

Cosa prevede l'art. 1667 c.c. su difformità e vizi dell'opera?

L'art. 1667 c.c. stabilisce che l'appaltatore è responsabile per le difformità e i vizi dell'opera. Il committente deve denunciarli entro 60 giorni dalla scoperta, pena la decadenza, e agire in giudizio entro 2 anni dalla consegna.

Qual è la differenza tra 'difformità' e 'vizi' ex art. 1667?

La difformità è una discordanza dall'accordo contrattuale (diverso materiale, dimensioni errate). Il vizio è un difetto che rende l'opera inidonea all'uso o ne diminuisce il valore (crepe, infiltrazioni, cedimenti).

Come si calcola il termine di 60 giorni per la denuncia?

Il termine decorre dal momento in cui il committente ha scoperto o avrebbe potuto scoprire con ordinaria diligenza il vizio. Per difetti occulti, la scoperta può avvenire anche molto tempo dopo la consegna, purché entro i 2 anni di prescrizione.

Quali rimedi offre l'art. 1667 al committente?

Il committente può chiedere l'eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore, la riduzione del prezzo oppure, se i vizi sono gravi e non eliminabili, la risoluzione del contratto con risarcimento.

Una perizia di parte è utile per far valere i diritti ex art. 1667?

È fondamentale. La perizia del CTP documenta i vizi, la loro origine, la loro gravità e il costo di ripristino. Serve sia per la denuncia scritta sia come prova nel procedimento giudiziale o nell'ATP.

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Descrivi il tuo caso: ti diciamo, senza impegno, se e come una perizia o una consulenza tecnica può esserti utile.

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