Componi la nota spese da depositare nel processo civile (art. 75 disp. att. c.p.c.). Seleziona lo scaglione di valore della causa: i compensi delle quattro fasi vengono precompilati con i valori medi del DM 55/2014, aggiornati al DM 147/2022, e restano modificabili. Deseleziona le fasi non svolte, aggiungi le spese esenti e ottieni il prospetto pronto da stampare.
🔧 Compila la nota spese
Scaglione di valore della causa (Tribunale):
Fasi svolte e relativo compenso (€): deseleziona quelle non svolte; i valori medi sono modificabili.
Spese esenti da IVA (€) — contributo unificato, marche da bollo:
Accessori:
Seleziona uno scaglione per precompilare i compensi.
Come funziona la nota spese
La nota spese è il prospetto con cui l'avvocato, al momento del passaggio in decisione, indica al giudice gli importi di cui chiede la liquidazione a carico del soccombente. Lo strumento somma il compenso delle sole fasi svolte, aggiunge le spese generali al 15% del compenso, le spese vive esenti da IVA e gli accessori di legge (CPA e IVA), restituendo imponibile, totale e netto a pagare.
Riferimento normativo
I compensi derivano dalla tabella del DM 10 marzo 2014 n. 55, aggiornata dal DM 13 agosto 2022 n. 147 (GU n. 220 del 20 settembre 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022). Le spese generali al 15% sono previste dall'art. 2 comma 2. Il deposito della nota spese è disciplinato dall'art. 75 disp. att. c.p.c. Il giudice liquida di norma sul valore medio, con variazione fino al ±50% ai sensi dell'art. 4 comma 1.
Quando si usa
Si compila al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, per chiedere la condanna alle spese della controparte. Le fasi vanno selezionate in base allo svolgimento reale del giudizio: ad esempio, in caso di definizione in rito si esclude di norma la fase istruttoria. Le spese esenti includono il contributo unificato e le marche da bollo anticipati.
Distinzioni utili
Questo strumento è volutamente snello e tagliato sul documento da depositare, senza gli aumenti e le riduzioni discrezionali dell'art. 4. Per la simulazione completa della liquidazione giudiziale — con conciliazione, class action, pronunce in rito, responsabilità ex art. 96 c.p.c. e maggiorazioni — usa il calcolo del compenso avvocato con parametri civili, che include aumenti e riduzioni.
Strumento elaborato da STArchetipo — studio di ingegneria forense e consulenza tecnica di parte, operativo in Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d'Aosta. I parametri sono verificati sul testo del DM 147/2022 (GU n. 220/2022). Per perizie di parte sui compensi forensi: contatta lo studio.
⚠️ Avvertenza. Stima orientativa a fini di compilazione della nota spese. I valori tabellari sono quelli medi del DM 147/2022; la liquidazione effettiva è rimessa alla discrezionalità del giudice ex art. 4. CPA, IVA e ritenuta variano in base alla posizione fiscale dell'avvocato e alla natura del cliente. Verifica sempre il testo ufficiale del decreto e l'esatto scaglione.
Approfondimenti utili: il calcolo del compenso avvocato con aumenti e riduzioni, il calcolo della ritenuta d'acconto e un preventivo per la consulenza tecnica.
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Tutte le domande frequenti del sitoSfogliale raggruppate per tema e per argomentoApri l’indice FAQ →Domande frequenti su la nota spese dell'avvocato nel processo civile
Cos'è la nota spese dell'avvocato?
La nota spese è il documento con cui l'avvocato indica al giudice compensi e spese di cui chiede la liquidazione a carico della parte soccombente. È disciplinata dall'art. 75 disp. att. c.p.c.: va depositata al passaggio in decisione e distingue gli onorari per le fasi svolte dalle spese vive (contributo unificato, bolli).
Quali voci compongono la nota spese?
Si compone del compenso per le fasi processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale) secondo i parametri DM 55/2014, delle spese generali al 15% ex art. 2, delle spese esenti da IVA (contributo unificato, marche da bollo) e degli accessori di legge: CPA 4% e IVA 22%, oltre all'eventuale ritenuta d'acconto.
Come si calcolano i compensi nella nota spese?
I compensi derivano dai valori medi tabellari del DM 55/2014, aggiornati dal DM 147/2022, individuati in base allo scaglione di valore della causa. Si sommano solo le fasi davvero svolte. Il giudice liquida applicando di norma il valore medio, con possibilità di aumento o riduzione fino al 50% ai sensi dell'art. 4 comma 1.
Le spese generali al 15% vanno sempre indicate?
Sì. L'art. 2 comma 2 del DM 55/2014 prevede il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso. È una voce dovuta che va sempre riportata in nota spese, distinta dagli onorari e calcolata sul totale dei compensi per le fasi.
Quando si applica la ritenuta d'acconto in nota spese?
La ritenuta d'acconto del 20% sul compenso si applica solo quando il cliente è un sostituto d'imposta (imprese, professionisti, condomìni, enti). Non si applica se il cliente è un privato consumatore, né per gli avvocati in regime forfettario. In nota spese incide sul netto a pagare, non sull'importo liquidato dal giudice.
In cosa differisce dalla liquidazione giudiziale completa?
La nota spese è il documento sintetico da depositare, con i soli importi delle fasi e degli accessori. La liquidazione giudiziale completa considera anche gli aumenti e le riduzioni discrezionali dell'art. 4 (conciliazione, class action, pronunce in rito). Per quella versione usa il calcolatore dei parametri civili con aumenti e riduzioni.