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Calcolo compenso avvocato — Parametri civili DM 55/2014

Simulatore della liquidazione giudiziale del compenso per avvocati nei giudizi civili innanzi al Tribunale. Basato sui parametri forensi DM 55/2014, aggiornati al DM 147/2022. Fasi, aumenti, riduzioni, spese generali e accessori in un prospetto completo.

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Calcolatore compenso avvocato parametri forensi civili DM 55/2014

Questo simulatore calcola la liquidazione giudiziale del compenso per avvocati nei procedimenti civili di cognizione innanzi al Tribunale, applicando i parametri forensi del DM 55/2014 (DM 10 marzo 2014 n. 55) aggiornati dal DM 147 del 13 agosto 2022 — pubblicato in GU n. 220 del 20 settembre 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022. È lo stesso decreto applicato dai giudici italiani per la condanna alle spese e la liquidazione del compenso dell'avvocato nei giudizi civili.

I valori medi sono quelli tabellari ufficiali del DM 147/2022. Minimo e massimo corrispondono alla variazione del ±50% prevista dall'art. 4 comma 1. Il compenso di ciascuna fase è liberamente modificabile per adattarlo al caso concreto.

Strumento elaborato da STArchetipo — studio di ingegneria forense e consulenza tecnica di parte con sede a Torino, operativo in Piemonte e Valle d'Aosta. I parametri sono verificati sul testo del DM 147/2022 (GU n. 220/2022). Per perizie di parte sui compensi forensi: contatta lo studio.

Come si usa questo calcolatore in 3 passi
  1. Inserisci il valore della causa oppure seleziona direttamente lo scaglione DM 147/2022 tra i 17 disponibili (compresi gli indeterminabili per complessità).
  2. Verifica e modifica i compensi delle fasi — i valori medi tabellari vengono precompilati automaticamente; deseleziona le fasi non svolte e applica gli aumenti o riduzioni dell'art. 4.
  3. Leggi il prospetto riepilogativo con compenso netto, spese generali 15%, IVA 22%, CPA 4% e netto a pagare. Stampalo o salvalo in PDF con il tasto dedicato.

1. Scaglione di valore

2. Fasi processuali e compensi tabellari

Valori medi DM 147/2022 — Giudizi civili innanzi al Tribunale. Modifica liberamente i compensi delle singole fasi. Deseleziona le fasi non svolte.

Fase Min (−50%) Medio (tab.) Max (+50%) Compenso scelto (€)
Studio
Fase introduttiva
Istruttoria / Trattazione
Decisionale
Subtotale fasi

3. Aumenti (art. 4 DM 55/2014)

Seleziona le circostanze che giustificano un aumento. Ogni aumento agisce sul subtotale delle fasi selezionate.

Totale aumenti: 0% → aumento: € 0

4. Riduzioni

Totale riduzioni: 0% → riduzione: € 0

5. Spese

6. Accessori

Prospetto riepilogativo

Compenso fasi selezionate€ 0,00
Aumenti€ 0,00
Riduzioni€ 0,00
Compenso netto€ 0,00
Spese generali (15%)€ 0,00
Spese esenti€ 0,00
Spese di trasferta€ 0,00
Altre spese imponibili€ 0,00
Imponibile IVA€ 0,00
IVA 22%
CPA 4%
TOTALE FATTURA€ 0,00
Ritenuta d'acconto 20%
Netto a pagare€ 0,00

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Nota metodologica. Questo simulatore è uno strumento informativo e non sostituisce la consulenza legale. I valori tabellari sono quelli del DM 55/2014 aggiornati al DM 147 del 13 agosto 2022. La liquidazione giudiziale effettiva è rimessa alla discrezionalità del giudice ex art. 4. Valori minimi e massimi corrispondono alla variazione del ±50% prevista dall'art. 4 c.1. Le spese generali (15%) si applicano sul compenso netto ai sensi dell'art. 2 c.2. IVA, CPA e ritenuta d'acconto variano in base alla posizione fiscale dell'avvocato.

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Tutte le domande frequenti del sitoSfogliale raggruppate per tema e per argomentoApri l’indice FAQ →

Domande frequenti su calcolo del compenso dell’avvocato

Come si calcola il compenso dell'avvocato in un giudizio civile?

Il compenso si calcola con i parametri del DM 55/2014 (aggiornati dal DM 147/2022): si individua lo scaglione in base al valore della causa, si selezionano le fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale) e si sommano i relativi onorari medi tabellari. Il giudice può aumentarli o ridurli del 50% e applicare le maggiorazioni dell'art. 4 per conciliazione, numero di parti, class action e altre circostanze.

Cosa sono i parametri forensi DM 55/2014?

Il DM 55/2014 fissa i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi degli avvocati, applicabile quando il compenso non è stato determinato in forma scritta. È stato aggiornato dal DM 147 del 13 agosto 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, che ha rivisto i valori tabellari e uniformato le variazioni al ±50%.

Qual è la differenza tra valore minimo, medio e massimo nei parametri forensi?

Il DM 55/2014 indica solo il valore medio tabellare. Minimo e massimo si ricavano dall'art. 4 comma 1: dal DM 147/2022 il giudice può ridurre o aumentare fino al 50% il valore medio per qualsiasi fase.

Quando si applica il DM 55/2014?

Il DM 55/2014 si applica per la liquidazione giudiziale quando non vi è accordo scritto tra cliente e avvocato. Non si applica per i preventivi al cliente né nei rapporti contrattuali se il compenso è stato pattuito.

Cosa sono le spese generali nel compenso dell'avvocato?

Le spese generali (o forfettarie) sono fissate dall'art. 2 del DM 55/2014 nella misura del 15% del compenso. Si applicano sempre, anche se il compenso è stato concordato con il cliente.

Come si calcola la condanna alle spese in un giudizio civile?

La condanna alle spese si calcola sommando: (1) il compenso per le fasi svolte secondo i parametri tabellari del DM 55/2014 (aggiornati DM 147/2022), (2) le spese generali al 15%, (3) le spese esenti da IVA (contributo unificato, marche da bollo), (4) IVA al 22% e CPA al 4% sugli imponibili. Il giudice liquida il compenso applicando i valori medi, con possibilità di aumento o riduzione fino al 50%.

Il DM 55/2014 si applica anche per i giudizi in appello e in Corte di Cassazione?

No, le tabelle del DM 55/2014 prevedono scaglioni e valori distinti per ogni grado: Giudice di Pace, Tribunale, Corte d'Appello, Corte di Cassazione e procedimenti speciali. Questo calcolatore copre le cause civili innanzi al Tribunale. Per i giudizi di secondo grado i valori tabellari sono diversi.

Quali sono le fasi processuali per il calcolo del compenso dell'avvocato?

Il DM 55/2014 divide il giudizio civile in quattro fasi: (1) Studio della controversia, (2) Fase introduttiva (deposito atti introduttivi), (3) Fase istruttoria o di trattazione, (4) Fase decisionale. Ciascuna ha un valore medio tabellare. Si sommano solo le fasi effettivamente svolte: ad esempio, in caso di definizione in rito si esclude di norma la fase istruttoria.

Come si contesta la liquidazione delle spese legali?

La liquidazione giudiziale delle spese può essere contestata con la nota spese ex art. 170 disp. att. c.p.c., con osservazioni alla nota spese avversaria in udienza, o mediante reclamo avverso il decreto di liquidazione. Il CTP può assistere l'avvocato nel verificare la congruità dei parametri applicati rispetto alle fasi effettivamente svolte e al valore della causa.

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