Art. 1663 Denuncia dei difetti della materia
CODICE CIVILE: Capo VII: Dell’appalto
Art. 1663 Denuncia dei difetti della materia
L'appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.
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Cosa stabilisce l'art. 1663 c.c. sulla denuncia dei difetti del materiale?
L'art. 1663 c.c. obbliga l'appaltatore a denunciare tempestivamente al committente i difetti dei materiali forniti da quest'ultimo, se li ha scoperti e se possono compromettere la buona riuscita dell'opera.
Cosa succede se l'appaltatore non denuncia i difetti del materiale?
Se l'appaltatore non denuncia i difetti e l'opera risulta poi viziata, non può addossare al committente la responsabilità per i difetti che avrebbe dovuto segnalare. Risponde dei danni derivanti dalla propria omissione.
Come si prova che i difetti erano nei materiali del committente e non nell'esecuzione?
Attraverso una perizia tecnica che analizzi la natura dei difetti, il tipo di materiali impiegati e le modalità di posa. Il CTP ricostruisce la catena causale per attribuire correttamente le responsabilità.
L'appaltatore può usare l'art. 1663 come esimente?
Può avvalersi dell'art. 1663 solo se ha effettivamente denunciato i difetti prima di proseguire i lavori. La denuncia tardiva o successiva al manifestarsi del danno non lo esonera da responsabilità.
Un CTP può aiutare l'appaltatore a documentare la denuncia dei difetti?
Sì. Il CTP può redigere una relazione tecnica che documenta i difetti riscontrati nei materiali forniti dal committente, supportando la posizione dell'appaltatore sia in sede di contestazione sia in giudizio.