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Art. 1662 Verifica nel corso di esecuzione dell'opera

Approfondimento · 2008-12-16

Art. 1662 Verifica nel corso di esecuzione dell'opera
Art. 1662 Verifica nel corso di esecuzione dell'opera

CODICE CIVILE: Capo VII: Dell’appalto

Art. 1662 Verifica nel corso di esecuzione dell'opera

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno (1223, 1454, 2224).

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Domande frequenti su art. 1662 c.c. (verifica dell’opera)

Cosa prevede l'art. 1662 c.c. sulla verifica dell'opera in corso?

L'art. 1662 c.c. riconosce al committente il diritto di verificare lo stato di avanzamento dei lavori e la conformità dell'esecuzione alle condizioni di contratto, anche tramite un proprio tecnico.

Il committente può sospendere i lavori se rileva difformità?

Sì. Se le difformità o i vizi riscontrati sono gravi e l'appaltatore non provvede a eliminarli, il committente può recedere dal contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Qual è il ruolo del direttore dei lavori rispetto all'art. 1662?

Il direttore dei lavori esercita per conto del committente la vigilanza tecnica prevista dall'art. 1662. Tuttavia, in caso di contestazione, un CTP indipendente offre una valutazione terza e non conflittuale.

Come si documenta una difformità riscontrata durante i lavori?

È essenziale redigere un verbale di sopralluogo firmato, corredato da rilievi fotografici e misurativi. Il CTP produce una perizia che attesta oggettivamente la non conformità rispetto al contratto e ai capitolati.

Cosa fare se l'appaltatore si rifiuta di far accedere il committente al cantiere?

Il rifiuto di accesso è una violazione del contratto. Il committente può richiedere un ATP ex art. 696 c.p.c. per procedere all'ispezione con l'ausilio del tribunale, documentando lo stato dell'opera in modo ufficiale.

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