L’impresa esecutrice è sempre responsabile dei vizi e delle difformità dell’opera


Il committente dei lavori o il proprietario dell’immobile che agisce nei confronti dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1668 del codice civile, per richiedere il risarcimento dei danni derivanti da vizi o difformità dell'opera eseguita per suo conto con ad esempio un semplice contratto d'opera, per quanto disposto dall’art. 2226 c.c. vede tutelati i suoi diritti in caso di difformità o di vizi dell'opera e non ne e' tenuto a dimostrare che la colpa di tali evidenze, trattandosi di responsabilità di tipo contrattuale,e quindi trova applicazione
la regola generale desunta dall'art. 1218 c.c., secondo la quale tale colpa è presunta in capo all’esecutore dell’opera sino a prova contraria.
Sul committente grava dunque solo l'onere di dimostrare l'esistenza dei vizi nonché il pregiudizio patrimoniale ovvero i danni subiti a causa dei difetti o vizi dell’opera, mentre la l’impresa appaltatrice dei lavori per sua discolpa può solo tentare di provare che la cattiva esecuzione dell'opera è stata determinata dall'impossibilità di adempiere ad un preciso adempimento della prestazione richiestale derivante da una causa a lei non imputabile.
Come si può ben intuire questo è un tipico caso in cui il compito dei consulenti tecnici d'ufficio e di parte rappresentano il vero fulcro attorno al quale si sviluppa l'intera vicenda legale, infatti sia i difetti sia l'impossibilità ad adempiere determinate prestazioni da parte dell'impresa sono dimostrabili solo con argomentazioni tecniche che le parti dovranno produrre ed il CTU valutare.
Riferimenti utili del codice civile per casi simili:
- Dell'appalto (artt 1655 - 1677)
- Dell'inadempimento delle obbligazioni (artt 1218 - 1229)
Domande frequenti su responsabilità dell’impresa per i vizi dell’opera
Quando risponde l'impresa per i vizi dell'opera?
L'impresa risponde per le difformità e i vizi dell'opera ex art. 1667 c.c. (termine 2 anni dalla consegna) e per i gravi difetti ex art. 1669 c.c. (responsabilità decennale). La responsabilità sussiste per vizi esecutivi, anche se il progetto era corretto.
L'impresa può addossare la colpa al progettista o al direttore dei lavori?
Può chiamarli in causa come corresponsabili se i vizi derivano da errori progettuali o di direzione. Tuttavia l'impresa ha l'obbligo di segnalare al committente le eventuali criticità del progetto: se non lo fa, non può poi scaricare la responsabilità su altri.
Come si dimostra che il vizio è imputabile all'impresa e non al progetto?
Attraverso una perizia tecnica che analizza la concordanza tra le specifiche di progetto e la realizzazione effettiva. Se l'opera è stata realizzata difformemente dal progetto, la responsabilità è dell'impresa. Se il progetto era sbagliato, la responsabilità è del progettista.
L'impresa può opporre la colpa del committente nei lavori edili?
Sì, se il committente ha fornito materiali difettosi (art. 1663), ha interferito nell'esecuzione, ha rifiutato di seguire le indicazioni tecniche dell'impresa. Ma l'impresa deve documentare tempestivamente queste circostanze, non può invocarle solo a posteriori.
Qual è il primo passo per agire contro un'impresa per lavori difettosi?
Inviare una contestazione scritta formale (raccomandata A/R o PEC) con descrizione dettagliata dei vizi, allegando la perizia del CTP. Questo costituisce la denuncia ex art. 1667 c.c., avvia il termine per la trattativa e preserva i diritti in caso di successiva causa.