Isolamento Acustico: sospensione legge sui requisiti acustici passivi degli edifici


Il 12 maggio 2010 è stata approvata dal Senato la Legge Comunitaria 2009 secondo la quale il Governo dovrà precisare entro fine luglio 2010 quali sono le norme in materia di requisiti acustici degli edifici
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Il riassetto normativo in materia di acustica era previsto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n°88 di luglio 2009, cioè entro fine gennaio 2010, termine che ora si è stato prorogato a un anno.
A quanto pare, però, non conterrà più la definizione dei criteri acustici di progettazione, esecuzione e ristrutturazione di edifici e infrastrutture, come previsto in precedenza; ma riguarderà invece una nuova definizione dei requisiti acustici passivi degli edifici.
I criteri necessari per la corretta progettazione acustica, l’esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall’inquinamento acustico, giungerà invece con un Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e dal Ministro dell’ambiente.
Nel frattempo sono sospese le norme nei rapporti tra costruttori e acquirenti di alloggi, anche se sorti prima del 29 luglio 2009, mentre sino ad ora ciò accadeva solo per i rapporti sorti dopo luglio 2009.

Rimane però un grosso dubbio interpretativo della norma in materia di isolamento acustico degli edifici, per capirsi riporto per intero l'articolo che ha cambiato le carte in tavola:
Art. 15 ( contenuto nella Legge comunitaria 2009, Testo approvato dal Senato il 12 maggio 2010).
(Modifiche all’articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di inquinamento acustico)1. All’articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;b) al comma 2, lettera b), le parole: «progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni ediliziee delle infrastrutture dei trasporti nonché» sono soppresse;c) il comma 5 è sostituito dal seguente:«5. In attesa dell’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte asseverata da un tecnico abilitato »;d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:«6-bis. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sostituita dalla seguente:“f) l’indicazione, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei criteri per la progettazione, l’esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall’inquinamento acustico“».Poche righe per creare un grosso pasticcio, sopra ho sottolineato una cosa che pare alquanto assurda, parrebbe che le imprese sono comunque tenute a fare i lavori a regola d'arte però se non lo fanno non si può contestarglielo perché la legge sospende le liti in attesa di una nuove norme in materia di acustica.Non ci resta che attendere la nuova noma in materia di acustica degli edifici, sperando che sia fatta più chiarezza, anche se non capisco come si possa permettere alle imprese di far male il loro lavoro togliendo la possibilità agli acquirenti di contestarlo.
Non essendoci ancora, ovviamente giurisprudenza interpretativa, ritengo comunque che valga la pena contestare i lavori eseguiti senza un corretto isolamento acustico, e poi attendere per capire come ci si dovrà muovere.
Discutiamone qui nel forum: Rumori ed isolamento acustico degli edifici
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Qual è la situazione attuale dei requisiti acustici passivi degli edifici?
Il DPCM 5/12/1997 sui requisiti acustici passivi è tecnicamente in vigore, ma la sua applicabilità alle controversie private tra costruttore e acquirente è stata oggetto di dibattito giurisprudenziale. La Cassazione ha confermato che il mancato rispetto dei valori costituisce inadempimento contrattuale.
L'acquirente di un appartamento può agire contro il costruttore per isolamento acustico insufficiente?
Sì. Se le misurazioni fonometriche dimostrano che i valori non rispettano il DPCM 5/12/1997 o le eventuali specifiche contrattuali, l'acquirente ha diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento. La perizia acustica è la prova essenziale.
Quali sono i valori limite per l'isolamento acustico tra appartamenti?
Il DPCM 5/12/1997 fissa: isolamento acustico normalizzato delle facciate ≥ 40 dB; isolamento acustico tra unità abitative ≥ 50 dB; livello del calpestio ≤ 63 dB; rumore da impianti continui ≤ 35 dB(A), discontinui ≤ 58 dB(A).
Un difetto di isolamento acustico rientra nei 'gravi difetti' ex art. 1669 c.c.?
Sì, secondo l'orientamento prevalente della Cassazione. L'insufficiente isolamento acustico che rende l'abitazione inidonea all'uso normale configura un grave difetto che fa scattare la garanzia decennale del costruttore.
Come si contesta l'isolamento acustico di un edificio nuovo?
Si commissionano misurazioni fonometriche certificate secondo le norme UNI EN ISO. I risultati vengono confrontati con i limiti del DPCM 5/12/1997. La perizia del consulente acustico documenta le non conformità, base per la denuncia al costruttore e l'eventuale causa.