Art.1491 Esclusione della garanzia
CODICE CIVILE
Art.1491 - Esclusione della garanzia
Non è dovuta la garanzia (Art. 1490) se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
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Quando scatta l'esclusione della garanzia prevista dall'art. 1491 c.c.?
La garanzia per i vizi è esclusa se il compratore conosceva i vizi al momento del contratto o se questi erano facilmente riconoscibili, salvo che il venditore li abbia dichiaratamente assicurati come assenti.
Il venditore può contrattualmente escludere la garanzia per i vizi?
Le parti possono patteggiare la riduzione o l'esclusione della garanzia, ma tale patto è nullo se il venditore ha occultato dolosamente i vizi (art. 1490, co. 2 c.c.).
Come si dimostra che il vizio era 'facilmente riconoscibile'?
La riconoscibilità va valutata caso per caso. Una perizia tecnica può stabilire se il vizio era visibile a un esame ordinario oppure se richiedeva indagini specialistiche per essere individuato.
Cosa succede se il compratore ha eseguito un'ispezione prima dell'acquisto?
Se il compratore ha fatto ispezionare il bene e il tecnico incaricato avrebbe potuto rilevare il vizio con la normale diligenza, la garanzia potrebbe essere esclusa. Per questo è importante l'accuratezza della due diligence tecnica pre-acquisto.
Il CTP può contestare l'esclusione della garanzia?
Sì. Il CTP può documentare che il vizio non era visibile senza strumenti specialistici, che è emerso solo dopo la consegna o che il venditore lo conosceva. Queste conclusioni tecniche supportano la pretesa del compratore in giudizio o in sede stragiudiziale.