Art.1490 Garanzia per i vizi della cosa venduta

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CODICE CIVILE

Art.1490Garanzia per i vizi della cosa venduta

Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa (Art. 1229).

vedi: Art.1491 – Esclusione della garanzia

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