REGOLA D’ARTE:Lavori non eseguiti a regola d’arte

0
15599
lavori non eseguiti a regola d'arte

L’espressione “regola d’arte” indica il complesso delle tecniche considerate corrette da utilizzarsi per l’esecuzione di specifiche lavorazioni, in genere artigianali, e della realizzazione di manufatti edili, ma non solo.

Vediamo allora come tutelarsi quando i lavori non sono eseguiti a Regola d’arte?

Lavori non a regola d'arte

Controllare i lavori non eseguiti a regola d’arte

La definizione di lavori eseguiti a regola d’arte o lavori non eseguiti a regola d’arte è anche una precisa convenzione giuridica per valutare la qualità dei lavori edili ma non solo.

L’arte (o le norme) a cui ci si riferisce con la locuzione “a regola d’arte” è normalmente la categoria professionale cui appartiene il soggetto che è tenuto all’osservanza delle regola generali e specifiche per eseguire bene un determinato lavoro (falegname, muratore, idraulico, fabbro, ecc.

La definizione di “Regola dell’Arte” risale al tempo delle corporazioni delle arti e mestieri, d’origine medievale.

Ogni corporazione di artigiani disponeva di precisi e dettagliati regolamenti che in genere descrivevano in modo preciso l’utilizzo dei materiali, degli strumenti, delle procedure e delle singole soluzioni realizzative allo scopo di garantire la qualità del prodotto, della lavorazione o del servizio finale.

LA REGOLA D’ARTE SECONDO LA TECNICA

lavori non eseguiti a regola d'arte

Come tutelarsi se i lavori non sono eseguiti a regola d’arte?

Le definizioni tecniche della regola dell’arte di una specifica lavorazione sono talvolta emanate da associazioni professionali, pertanto il rispetto di queste regole da parte degli esecutori di determinate lavorazioni può essere su base volontaria dipendendo dal perdurare del rapporto associativo.

La funzione di emanazione delle norme tecniche che di fatto costituiscono la regola dell’arte è oggi demandata ai cosiddetti “enti di normazione” nazionale ed internazionale come l’UNI EN ISO IMCQ CEI ecc, i quali stabiliscono specifiche procedure tecniche di dettaglio anche nell’ottica di promuovere la definizione di standard tecnici comunemente accettati, ma soprattutto di perseguire una qualità omogenea nelle lavorazioni e portarle alle conoscenze del progresso della tecnica.

LA REGOLA D’ARTE SECONDO LA GIURISPRUDENZA

In Italia il requisito della rispondenza alla regola dell’arte dell’esecuzione di un determinato lavoro o di una prestazione professionale è diventato d’uso frequente nel diritto privato e spesso è richiamata per accertare se determinate opere sono state regolarmente eseguite o presentano vizi e difetti costruttivi.

In realtà nell’ordinamento giuridico manca una diretta definizione di che cos’è la “regola dell’arte”, la valenza giuridica della “regola” si desume pertanto da alcune norme generiche sui contratti e più precisamente sul contratto d’appalto e sulle obbligazioni che ne scaturiscono.

A livello generale, l’art. 1176 comma 2° del codice civile italiano prescrive che: « Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata »

Secondo l’art. 2224 il prestatore d’opera è tenuto ad prestare la propria attività procedendo all’esecuzione dell’opera: « secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte. »

Volendo poi fare un esempio riguardante i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici, la legge 1° marzo 1968 n. 186 – composta di due soli articoli – statuiva che siffatte opere devono essere realizzate secondo la regola dell’arte; il secondo recita che se si realizzano seguendo le norme CEI si presumono possedere tale requisito.

Dunque se ne desume che ogni lavorazione fatta secondo le norme emanate dagli enti normatori sono da considerarsi eseguite secondo la regola dell’arte.

OPERE EDILI: COME TUTELARSI QUANDO I LAVORI NON SONO ESEGUITI A REGOLA D’ARTE

Molti nostri visitatori ci chiedono spesso alcuni consigli riguardanti difformità e i vizi costruttivi delle opere edili che spesso sono eseguiti male e non a regole d’arte.

Vediamo dunque 10+1 consigli generali su come tutelarsi per lavori non eseguiti a regola d’arte:

 

[sociallocker]

▷ CONSIGLIO N°1: STIPULARE UN CONTRATTO – Innanzi tutto, se siete ancora in tempo, è bene sapere che è importantissimo prima di ogni intervento che prevede la realizzazione di opere, redigere un contratto d’appalto, elencando tutte le clausole necessarie per il migliore adempimento da parte dell’esecutore.

▷ CONSIGLIO N°2: PENALI PER IL RITARDO NELL’ESECUZIONE – Molto spesso i lavori si protraggono per tempi lunghissimi per le più svariate cause mancanza dei materiali inadeguato coordinamento delle maestranze, l’impresa che segue più lavori contemporaneamente ecc..

Per cautelarsi al meglio è necessario dunque inserire nel contratto una clausola fondamentale che riguardi i tempi di consegna dei lavori, prevedendo espressamente una penale per ogni giorno di ritardo, da decurtare alla somma che dovrà poi essere versata a fine lavori.

▷ CONSIGLIO °3: RESPONSABILIZZARE IL DIRETTORE DEI LAVORI – Spesso capita che pur essendoci un professionista Direttore dei Lavori questi demanda di fatto il compito al proprietario limitandosi a svolgere le pratiche burocratiche. Il Direttore dei Lavori (DL) è una figura molto importante per la buona riuscita degli stessi ma va scelto con molta cura infatti, purtroppo, spesso il DL conosce molto bene l’impresa e pur dovendo fare gli interessi del committente in realtà cerca di non ostacolare e/o controllare a fondo il lavoro dell’impresa. Dunque se non siete tecnici scegliete con cura il DL e se trovate anomalie scrivete al DL affinché controlli meglio l’operato dell’impresa edile e dei singoli artigiani. Anche con il DL sarebbe bene fare un contratto definendo in modo preciso i suoi compiti (ma non fatelo scrivere da lui il contratto).

▷ CONSIGLIO N°4: LA RESPONSABILITÀ DELL’ESECUZIONE NON A REGOLA D’ARTE o nel non rispetto delle norme vigenti è sempre in capo all’impresa esecutrice o all’artigiano che ha eseguito i lavori. Tuttavia a volte vi può essere anche una corresponsabilità dei progettisti e dei Direttori dei Lavori.

Il codice civile negli articoli dal 1655-1677 disciplina e norma gli appalti e, in particolare, gli articoli dal 1667 al 1673 del codice civile, normano proprio il problema della “difformità e dei vizi dell’opera“.

Il Codice Civile prevede che l’appaltatore è tenuto a fornire una garanzia del lavoro eseguito che tuteli l’appaltante da ogni difformità e i vizio dell’opera da lui eseguita.

Unica eccezione prevista dal Codice Civile è il caso in cui i vizi siano conosciuti e/o riconoscibili dal committente. Dunque attenzione se vi fanno firmare documenti di fine lavori che contestate o altri documenti che più o meno implicitamente prevedono l’accettazione delle opere realizzate, Spesso pagare le opere in contestazione è considerato da parte dei Giudici come un accettazione degli stessi anche con i loro difetti se questi non erano occulti.

▷ CONSIGLIO N°5: TEMPI PER CONTESTARE I LAVORI – In generale, nel caso di appalto di Lavori la garanzia si prescrive in due anni dalla consegna dell’opera ultimata e i vizi o difetti lamentati debbono essere denunciati entro sessanta giorni dalla loro scoperta.

▷ CONSIGLIO N°6: MODALITÀ PER CONTESTARE I LAVORI – La denuncia dei vizi riscontrati non è necessario formalizzarla se l’appaltatore ha riconosciuto l’esistenza di questi vizi, oppure ha agito in modo tale da nasconderli, in ogni caso si deve essere in grado di documentare e dimostrare tale circostanza in modo incontestabile dunque occorre avere qualche cosa di scritto o in subordine prove testimoniali. Nel dubbio è però bene sempre formalizzare la contestazione inviando una raccomandata sia all’Impresa sia al Direttore dei Lavori.

▷ CONSIGLIO N°7: LA GARANZIA DECENNALE POSTUMA – Quando però l’opera eseguita, come succede nel caso di edifici ed immobili di varia tipologia e destinazione, è per sua natura intrinseca di lunga durata, la garanzia dell’appaltatore è estesa a dieci anni dal completamento dell’opera stessa. Dunque se vi accorgete di vizi e difetti anche dopo tanto tempo si possono sempre contestare all’impresa.

▷ CONSIGLIO N°8: CHIEDERE ALL’ESECUTORE DEI LAVORI L’ELIMINAZIONE DEI VIZI E DEI DIFETTI – La prima cosa è esigere l’eliminazione dei vizi e difetti ( lo conferma la Cassazione, sentenza n. 5103/1995) e il risarcimento richiedibile all’impresa che ha mal eseguito i lavori, può ricomprendere anche nuove opere, anche più costose di quelle previste nell’appalto originario sempre se finalizzate all’eliminazione del vizio (Cassazione n. 1948/1989).

▷ CONSIGLIO N°9: CHIEDERE ALL’ESECUTORE DEI LAVORI UNA RIDUZIONE DI PREZZO –La seconda cosa da pretendere è quella di avere la riduzione del prezzo già pagato per l’esecuzione delle opere re e/o di quello ancora da pagare oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni diretti ed indiretti patiti.

▷ CONSIGLIO N°10: IN CASO DI VIZI MOLTO GRAVI – Un terzo aspetto da valutare, o meglio far valutare da esperti, è se l’opera ha vizi gravi tali da renderla inadatta, pericolosa o inidonea all’uso previsto. In tal caso si può anche pretendere la risoluzione del contratto, con la restituzione di tutto quanto pagato oltre ai danni diretti ed indiretti patiti.

▷ CONSIGLIO ULTIMO: Tutto quanto sopra, trattandosi di argomentazioni tecniche deve essere accertato da periti esperti che vi certifichino l’effettiva presenza dei vizi, della loro entità e ne quantifichino i danni conseguenti diretti ed indiretti, dopo di che avrete le armi per agire in sede legale se l’impresa non si dimostra collaborativa.

[/sociallocker]

 

contollo-lavori-non-eseguiti-a-regola-d-arte

Una perizia tecnica può stabile se i lavori sono eseguiti a regola d’arte o meno.

 

Il nostro servizio consulenza tecnica per accertare la regolare esecuzione dei lavori è rivolto a privati come CTP, imprese, a CTU che in corso di causa devono accertare la regola dell’arte, liberi professionisti e avvocati operiamo come CTU / CTP nei tribunali:

TRIBUNALI PIEMONTE: –Acqui Terme, Alessandria, Asti, Biella, Borgomanero, Bra, Casale Monferrato, Chivasso, Ciriè, Cuneo, Domodossola, Ivrea, Moncalieri, Mondovì, Novara, Novi Ligure, Pinerolo, Saluzzo, Susa, Torino, Tortona, Varallo, Vercelli

TRIBUNALI LOMBARDIA: Abbiategrasso, Bergamo, Breno, Brescia, Busto Arsizio, Cassano d’Adda, Castiglione delle Stiviere, Clusone, Como, Crema, Cremona, Desio, Erba, Gallarate, Grumello del Monte, Legnano, Lodi, Mantova, Menaggio, Milano, Monza, Pavia, Rho, Salò, Saronno, Sondrio, Treviglio, Varese, Vigevano, Vohera,

TRIBUNALI LIGURIA: Albenga, Chiavari, Genova, Imperia, Spezia, Sanremo, Sarzana, Savona, Ventimiglia,

TRIBUNALI VENETO: Adria, Bassano del Grappa, Belluno, Castelfranco Veneto, Chioggia, Cittadella, Conegliano, Dolo, Este, Legnago, Montebelluna, Padova, Pieve di Cadore, Portogruaro, San Donà di Piave, Rovigo, Schio, Soave, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza,

TRIBUNALI VALLE D AOSTA: Aosta,

CONTATTACI

by [googleplusauthor]

(Riproduzione Vietata)

Lascia un tuo commento