La CTU deducente e la CTU percipiente: Come provare le proprie ragioni

La CTU deducente e la CTU percipiente
Può la CTU costituire un mezzo di prova delle proprie ragioni?
Quando per l’accertamento dei fatti sono richieste conoscenze tecniche non comuni, che rendono i fatti non altrimenti accertabili se non mediante il possesso di determinate strumentazioni o cognizioni specialistiche il Giudice si può avvalere di una Consulenza Tecnica d’Ufficio che oltre ad essere un mezzo istruttorio e parte integrante di un processo, può in alcuni casi diventare una prova a tutti gli effetti si distinguono pertanto le CTU in:

CTU deducente = Quando il giudice affida al consulente il semplice incarico di valutare fatti già accertati o dati preesistenti, in tal caso la sua attività non può produrre prova;
CTU percipiente = Quando al consulente tecnico d’ufficio è conferito l'incarico dì accertare fatti non altrimenti accertabili se non con l'impiego di tecniche o conoscenze particolari, il consulente è percipiente, la consulenza, in tal caso, diventa una fonte diretta di prova ed è utilizzabile al pari di ogni altra prova ritualmente acquisita al processo;
La CTU, disciplinata dagli articoli 191-201 c.p.c., è di fatto inserita nella sezione del Codice dedicata espressamente all’istruzione probatoria, prima di quella relativa all’assunzione dei mezzi di prova in generale di cui agli articoli 202-209 c.p.c..
La CTU costituisce una sorta di sub procedura che definisce l’ingresso nell’iter processuale di un ausiliario del Giudice, a cui il Giudice stesso ricorre per sopperire alle proprie carenze di conoscenza indispensabili nell’attività di valutazione e giudizio delle prove che le parti hanno già prodotto.
Ne consegue che la CTU non può essere richiesta dalle parti come fonte di prova, ma piuttosto come uno strumento che consente al Giudice di acquisire un bagaglio di conoscenze ed nozioni tecniche che normalmente non fanno parte dell’ordinaria preparazione culturale del magistrato.
La CTU non può essere dunque utilizzata per esonerare le parti dal loro onere probatorio, non essendo consentita una relevatio ab onere probandi ad opera della consulenza.
Le parti devono dunque produrre le prove mediante l’allegazione di documenti, foto, testimonianze, ecc. e anche con perizie tecniche di parte o perizie asseverate tutti elementi che saranno poi valutati dal CTU prima e poi dal Giudice stesso.
Le considerazioni sopra esposte circa l’inidoneità della consulenza tecnica ad essere un mezzo probatorio, pur scontate e assodate secondo il più tradizionale insegnamento giurisprudenziale e dottrinale, diventano sfumature evanescenti, sino ad essere del tutto disattese nella prassi, quando si è nel caso di CTU relative a fatti determinabili solo con ricorso a determinate strumentazioni e cognizioni tecniche.
Sia la dottrina sia la giurisprudenza, hanno chiarito che laddove un fatto non sia percepibile nella sua intrinseca natura se non con cognizioni o strumentazioni tecniche che il Giudice non possiede, o comunque risulti di più agevole, efficace e funzionale un accertamento di natura tecnica, ove l’indagine sia condotta da un C.T. dotato di specifiche conoscenze tecnico-scientifiche, la CTU può rappresentare una vera e propria fonte oggettiva di prova.
E’ chiaro che l’evoluzione della società verso sempre maggiori ed approfondite specializzazioni non può che far volgere il processo verso un utilizzo sempre più diffuso della CTU intesa come prova, in ragione anche dell’incalzante progresso tecnologico, che consente di ricorrere all’accertamento giudiziale dei fatti con tecniche, strumentazioni e metodologie scientifiche sempre più raffinate e sofisticate, in grado di superare e soppiantare il sapere dell’uomo medio.
Va comunque ricordato che anche nel caso di CTU percipiente, la parte non può comunque sottrarsi del tutto all’onere probatorio rimettedosi totalmente all’accertamento della propria posizione processuale derivante dall’attività del consulente tecnico d’ufficio, essendo comunque necessario che quantomeno vengano desunte le circostanze e gli elementi specifici che hanno portato ad iniziare una causa.
Questo poiché la CTU non potrà mai svolgersi con lo scopo primario di condurre un accertamento di fatti che non siano stati nemmeno menzionati ed allegati come prova in giudizio a sostegno delle proprie ragioni od eccezioni.
Di qui l’importanza di avvalersi di specifiche Consulenze Tecniche di Parte per poter esporre all’esame del Giudice e del suo CTU tutti gli aspetti a sostegno delle proprie ragioni onde evitare che non siano mai prese nella giusta considerazione da parte di chi dovrà decidere in merito.
Tutte le domande frequenti del sitoSfogliale raggruppate per tema e per argomentoApri l’indice FAQ →Domande frequenti su CTU deducente e CTU percipiente
Qual è la differenza tra CTU deducente e percipiente?
La CTU deducente valuta fatti già provati dalle parti; la CTU percipiente accerta direttamente fatti rilevabili solo con competenze tecniche, potendo così avere valore di fonte di prova.
La CTU può costituire una prova?
Sì, nei limiti in cui sia percipiente: quando il fatto è accertabile soltanto con cognizioni tecniche, l'accertamento del CTU può fondare la decisione del giudice.
Come tutelo le mie ragioni durante la CTU?
Nominando un consulente tecnico di parte che partecipa alle operazioni, solleva osservazioni e indirizza i quesiti tecnici.
Come si sfrutta la CTU percipiente a favore della propria parte?
Partecipando attivamente al sopralluogo con il proprio CTP, che segnala al CTU tutti i rilievi favorevoli e ne chiede la verbalizzazione. Le circostanze non documentate al sopralluogo difficilmente entrano a far parte della relazione finale.
La CTU deducente può supplire alle prove mancanti?
No. La Cassazione ha ripetutamente stabilito che la CTU non può essere usata per acquisire prove che la parte avrebbe dovuto produrre. Se la parte non ha fornito documenti sufficienti, la CTU deducente non può colmare questa lacuna probatoria.