Consulenze tecniche: quando rappresentano una fonte diretta di prova
Cassazione civile , sez. III, sentenza 22.06.2005 n° 13401
Quando il Giudice del Tribunale affida ad un consulente tecnico (CTU) l’ incarico di valutare semplicemente fatti già assodati o dati antecedenti, la mansione del consulente tecnico è di tipo deduttivo ovvero la sua attività di consulenza non può produrre nuove prove.
Se, al contrario, il consulente tecnico riceve l’incarico dì verificare fatti non altrimenti accertabili se non con l’utilizzo di competenze specifiche e/o di particolari tecniche o strumentazioni, il consulente diventa percipiente e la sua consulenza peritale costituisce una fonte diretta di prova utilizzabile al pari di ogni altra prova ritualmente acquisita durante il corso del processo.
La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza del 22 giugno 2005 n. 13401, ha inoltre precisato che in nessun caso una consulenza tecnica può considerarsi utile per esonerare una delle parti in causa dall’onere di fornire la prova che le spetta fornire in base ai principi che regolano gli specifici fatti; solo che nel caso di circostanze o fatti, il cui accertamento richieda l’impiego di un sapere tecnico qualificato, l’onere della prova si riduce all’allegazione, spetterà, in seguito, al Giudice decidere in merito, se ricorrono o meno le condizioni per ammettere la consulenza tecnica agli atti processuali.
La Suprema Corte precisa inoltre che "viola gli articoli 61 e 116 c.p.c. il giudice che non ammetta la consulenza tecnica per il solo fatto che non è stato adempiuto l’onere probatorio, alla stessa maniera in cui li viola il giudice che, ammessa ed espletata la consulenza tecnica, rifiuti per il medesimo fatto di tenerne conto".
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Quando la CTU può essere fonte diretta di prova?
La CTU è fonte diretta di prova (CTU percipiente) quando il CTU accerta direttamente i fatti rilevanti con le proprie percezioni sensoriali e tecniche, non si limita a valutare prove già acquisite. Tipico esempio: il sopralluogo che accerta lo stato dei luoghi.
Quale differenza c'è tra CTU percipiente e CTU deducente?
La CTU deducente analizza fatti già provati dalle parti e ne trae conclusioni tecniche. La CTU percipiente accerta direttamente i fatti. Nel secondo caso il CTU si avvicina al ruolo del teste-esperto, con conseguenze importanti sulle garanzie del contraddittorio.
Il CTP può contestare una CTU percipiente?
Sì, ma deve farlo con grande attenzione. Se il CTU ha accertato i fatti in contraddittorio con i CTP presenti al sopralluogo, contestare successivamente i rilievi oggettivi è difficile. Per questo la presenza del CTP al sopralluogo è imprescindibile.
La giurisprudenza pone limiti alla CTU percipiente?
Sì. La Cassazione ha più volte ribadito che la CTU non può supplire all'onere probatorio della parte: non può essere ordinata per trovare prove che la parte avrebbe dovuto produrre. L'uso improprio della CTU percipiente può essere censurato in appello.
Come si massimizza l'efficacia della CTU percipiente a favore della propria parte?
Partecipando attivamente al sopralluogo con il proprio CTP, che segnala al CTU tutti i rilievi favorevoli e ne chiede la verbalizzazione. Le circostanze non documentate al sopralluogo difficilmente entrano a far parte della relazione finale.