Consulenza tecnica in mediazione: l'esperto nominato dal mediatore


La consulenza tecnica in mediazione e l'attivita dell'esperto che il mediatore puo nominare quando la controversia richiede competenze tecniche specifiche. A differenza della perizia di parte, qui il tecnico e un terzo al servizio della procedura, scelto tra gli iscritti agli albi dei consulenti dei tribunali.
Cosa prevede l'art. 8 del D.Lgs 28/2010
Prevede che, nelle liti che richiedono competenze tecniche, il mediatore possa avvalersi di un esperto iscritto negli albi dei consulenti tecnici d'ufficio. La previsione e contenuta nell'art. 8 del D.Lgs 28/2010, nella versione rimodellata dalla riforma del 2022 (D.Lgs 149/2022) ed entrata a regime dal 2023. Il testo dell'articolo e stato piu volte ritoccato: per i dettagli operativi conviene sempre verificare la versione vigente.
La novita: una relazione utilizzabile in giudizio
Il punto che cambia gli equilibri e la possibilita di usare la relazione anche in causa. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono concordare l'utilizzabilita in giudizio della sua relazione, in deroga all'obbligo di riservatezza; in tal caso il giudice la valuta come argomento di prova. Se anche una sola parte non acconsente, la relazione resta coperta dal segreto della mediazione.
Perizia di parte ed esperto del mediatore: due ruoli diversi
Non si escludono, si completano. L'esperto delegato porta una valutazione terza che fa da punto di caduta; il consulente tecnico di parte tutela la posizione del proprio assistito, dialoga con l'esperto, ne verifica metodo e dati e contribuisce a definire i criteri di calcolo. Avere un CTP accanto, anche quando c'e un esperto del mediatore, evita di subire passivamente una valutazione su cui poggera l'accordo.
Quando questo strumento conviene
Conviene quando un accertamento tecnico autorevole puo bastare a chiudere la lite: stime, danni, vizi costruttivi. Per capire dove la mediazione e obbligatoria e come si incastra con gli altri strumenti, si vedano la negoziazione assistita, la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis e il quadro su conciliazione, arbitrato e mediazione.
Domande frequenti su consulenza tecnica in mediazione
Chi nomina il consulente tecnico in mediazione?
Lo nomina il mediatore, scegliendolo tra gli esperti iscritti negli albi dei consulenti tecnici dei tribunali. E diverso dalla perizia di parte, che e nominata dalla singola parte a sostegno della propria posizione.
La relazione dell'esperto si puo usare in causa?
Si, ma solo se le parti lo concordano al momento della nomina, in deroga all'obbligo di riservatezza: in tal caso la relazione e valutabile dal giudice. Se anche una sola parte non acconsente, resta riservata. Verificare sempre il testo aggiornato dell'art. 8.
Che differenza c'e con il consulente tecnico di parte?
L'esperto del mediatore e un terzo imparziale al servizio della procedura; il consulente di parte assiste una sola parte e ne sostiene la tesi tecnica. Spesso convivono: il CTP dialoga con l'esperto delegato.
Quando conviene chiedere la consulenza tecnica in mediazione?
Quando la lite richiede competenze specifiche e un accertamento terzo puo sbloccare la trattativa: una valutazione tecnica condivisa avvicina le parti a un accordo.