Art. 360 Accertamenti tecnici non ripetibili
CODICE DI PROCEDURA PENALE
Art. 360 Accertamenti tecnici non ripetibili
1. Quando gli accertamenti previsti dall’art. 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione (116, 117 att.), il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell`ora e del luogo fissati per il conferimento dell`incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici (233).
2. Si applicano le disposizioni dell`art. 364 comma 2.
3. 1 difensori nonchè i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell`incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.
4. Qualora, prima del conferimento dell`incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio (392 s.), il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano pi˜ essere utilmente compiuti.
5. Se il pubblico ministero, malgrado l`espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell`ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento .