Contestazione CTU – Come si fa?
La Contestazione della CTU
Contestazione CTU: L’esito della Consulenza Tecnica d’Ufficio ovvero della perizia di CTU dipende, prima di tutto e sopra tutto perito esperto scelto dal Giudice, scelta alla quale non di rado i giudici procedono senza la dovuta ponderazione, sulle reali capacità e competenze dello stesso, il CTU nella migliore delle ipotesi viene scelto per un mero criterio di rotazione degli incarichi senza badare troppo al merito ed alle reali capacità.
Proviamo allora ad analizzare le fasi dello svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio, i doveri ed i poteri del CTU nonché i limiti entro i quali il CTU può operare come consulente tecnico d’ufficio del giudice.
Vedremo dunque in quali casi e con quali forme è possibile contestare il CTU e/o le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio.
L’importanza delle Consulenze Tecniche di Parte (CTP) e della Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) nel processo civile, specie in un mondo come quello d’oggi, sempre più dominato dalla tecnica è forse inutile ricordarlo.
Tale considerazione assume ancor più rilevanza se si considera il fatto che raramente il giudice si discosta dalle conclusioni formulate dal CTU, tecnico esperto da lui nominato per sopperire a sue carenze specialistiche.
Purtroppo al CTU per essere tale gli basta semplicemente iscriversi alle apposite liste presso il tribunale, per poi essere nominato a rotazione, quindi non è mai valutato sotto il profilo tecnico-giuridico, perché non sempre un buon tecnico è anche un bravo CTU eppure da lui dipendono spesso i destini delle parti che si affidano al Tribunale per avere giustizia. Questa mancata selezione sul merito pone spesso seri dubbi sulla maggiore attendibilità della consulenza tecnica d’ufficio su cui ripone il giudice i suoi convincimenti, rispetto a una buona consulenza tecnica di parte.
Secondo i proponimenti originari del legislatore, il CTU non doveva essere un tecnico qualsiasi, ma un soggetto dotato di “speciale competenza tecnica in una determinata materia”, che viene vagliata da un apposito comitato all’atto della sua richiesta di iscrizione. Egli dunque non doveva essere un normale ingegnere, ma un ingegnere dotato di una preparazione specifica che si pone al di sopra dei “normali” ingegneri. Non doveva essere un medico legale qualunque, ma un medico legale particolarmente preparato.
Ma questo è chiaro come non corrisponda alla realtà, infatti i CTU vengono inseriti negli elenchi solo perché si tratta di professionisti già iscritto nell’albo loro categoria e la sua “speciale competenza tecnica” non viene di fatto mai valutata. Chiunque bazzichi abitualmente nelle aule dei tribunali sa bene quanta mediocrità c’è in molti CTU, incapaci a volte di stilare anche un semplice processo verbale in un corretto italiano.Il CTU si può contestare come persona, come professionista o per il suo comportamento con le motivazioni previste dalla legge, ed in questo caso si parla di ricusazione del CTU.
Giudice e CTU sembrano vivere in mondi diversi e paralleli che non si incontrano quasi mai. Spesso il Giudice nomina un CTU senza mai neppure averlo visto e tantomeno avergli parlato.
Giudice e CTU si incontrano fugacemente una sola volta al momento del giuramento (o al limite un’altra volta nel caso il CTU sia chiamato chiarimenti sulla sua perizia).
Il rapporto Giudice e CTU avviene tutto per iscritto. Il Giudice scrive i quesiti e il CTU nell’atto di nomina ed il CTU gli risponde con la sua perizia scritta.
Contestazione CTU
Gli errori più comuni riscontrabili in una CTU che si possono contestare sono:
- Il CTU risponde solo ad alcuni dei quesiti posti dal Giudice;
- Il CTU spesso ignora i pur giusti rilievi del CTP;
- Il CTU spesso non conosce gli elementi base della procedura del processo civile;
- Il CTU spesso si dedica alla Consulenza tecnica d’Ufficio ed alle operazioni peritali come ripiego e solo nei ritagli di tempo;
- Il CTU spesso pur non conoscendo a fondo la materia su cui è chiamato a rispondere non rinuncia all’incarico.
- Spesso il CTU cade in incongruenze ed illogicità che possono/devono essere rilevate da un proprio Consulente Tecnico di Parte
Come si contesta la CTU?
Affinché un’osservazione critica mossa ad una CTU possa essere presa in considerazione dal giudice, occorre che le contestazioni di carattere tecnico vadano fatte in modo tecnico, preciso e circostanziato. Il principio è stato affermato ripetutamente dalla Suprema Corte più volte, il CTP dovrà dunque indicare analiticamente quali dati il CTU abbia omesso di valutare, ovvero quali errori abbia commesso il CTU. L’avvocato dovrà poi riprendere scrupolosamente tali rilievi per avviare la propria contestazione. Di qui l’importanza del ruolo del proprio CTP nella contestazione del CTU.
Se alla consulenza tecnica d’ufficio sono state mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intenda disattenderle ha l’obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le sole conclusioni del CTU (Cass. 29208/2008; Cass. 10688/2008; Cass. 3191/2006).
In base a questo orientamento giuridico, il giudice è tenuto a valutare solo le osservazioni critiche provenienti da un tecnico, mentre il difensore può in teoria legittimamente contestare le risultanze tecniche della consulenza CTU solo ove dimostri di avere lui stesso competenza tecnica, ma è comunque sempre meglio avvalersi di un ottimo consulente tecnico di parte per supportare il legale in questa delicata fase processuale.
È in ovvio che comunque anche il difensore può mettere in luce le contraddizioni della relazione peritale di CTU, criticandone carenze di motivazioni nell’esposizione o facendo rilevare l’illogicità delle risultanze della CTU. Trattandosi di questioni tecniche di cui spesso solo un vero esperto può coglierne a fondo le contraddizioni è bene che il legale o la parte in questa fase si faccia assistere da un proprio Consulente Tecnico di Parte (che può essere fondamentale nella contestazione CTU) che può anche essere differente da quello che ha già seguito le operazioni peritali del CTU, magari proprio difettando delle necessarie critiche alla CTU.
ALCUNI RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA CTU
ART. 61 C.P.C. IL CONSULENTE TECNICO
Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.
La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.
ART. 62 C.P.C. ATTIVITÀ DEL CONSULENTE TECNICO.
Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463.
ART. 63 C.P.C. OBBLIGO DI ASSUMERE L’INCARICO E RICUSAZIONE DEL CONSULENTE.
Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.
Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell’articolo 51.
Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l’ha nominato.
ART. 64 C.P.C. RESPONSABILITÀ DEL CONSULENTE.
Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.
In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a 10.329 euro. Si applica l’articolo 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.
ART. 191 C.P.C. NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO.
Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire.
Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.