CONSULENTE TECNICO DI PARTE

Consulente Tecnico di Parte o CTP è il difensore Tecnico che in sinergia con l'Avvocato ti aiuta a tutelare i Tuoi diritti.
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Consulente tecnico di parte nel processo civile

La consulenza tecnica di parte in ambito giudiziario può anche richiedere l’intervento di altri professionisti, oltre a quello dell’avvocato. Professionisti che rendono la propria consulenza non per il Giudice, come fa il CTU, quanto per le parti in causa. Parti che hanno dunque la facoltà di farsi assistere anche da un Consulente Tecnico di Parte o CTP.

Questo ruolo tecnico è detto consulente di parte (CTP). Il consulente tecnico di parte è dunque un libero professionista, in genere esperto in uno o più settori tecnici/scientifici, al quale una delle parti in causa (già in corso o potenziale) conferisce un incarico di consulenza tecnica peritale. L’incarico viene conferito quando la parte ritiene utile o indispensabile tutelarsi anche sotto il profilo tecnico e non solo giuridico con l’avvocato. Il Consulente Tecnico di Parte incaricato sarà dunque un esperto nello specifico settore d’interesse; ed ancor meglio se avvezzo agli aspetti forensi (ingegneria forense, medicina legale, ecc.).

Cosa dice il Codice Civile per la nomina del CTP

È l‘art. 201 c.p.c. che prevede la possibilità di avvalersi di un proprio consulente tecnico di parte infatti recita: «Il giudice istruttore; con l’ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell’articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice; partecipa all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere; con l’autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche

La nomina di consulenti di parte è dunque una facoltà, e non un obbligo, delle Parti le quali possono partecipare sempre ad ogni esame ed operazione peritale in prima persona (se lo desiderano) in quanto parte coinvolta.

Usualmente il CTP presenta osservazioni verbali e/o scritte al CTU il quale, può sempre condividerle o non aderirvi. In quest’ultimo caso deve comunque darne conto nella relazione depositata in atti, delle motivazioni per cui non condivide la posizione consulente tecnico di parte .

Di cosa fa il CTP di preciso, ne abbiamo già parlato i quel articolo.

Quali caratteristiche deve avere il Consulente Tecnico di Parte per la legge

Il codice di procedura civile non prevede particolari preclusioni o contro indicazioni rispetto ai requisiti che deve avere il CTP consulente tecnico di parte. Talvolta, se ne ha le competenze, può essere la stessa parte a ricoprire il ruolo di CTP (anche se a spesso è meglio evitarlo perché si è troppo coinvolti).

In pratica quando un soggetto è coinvolto in una causa già in corso o intende incominciarne una (ad es. vuole avviare un Accertamento Tecnico Preventivo o ATP), incarica un professionista di propria fiducia (il CTP appunto) affinché affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice (CTU) nell’esecuzione del suo incarico e svolga le proprie osservazioni e perizie tecniche a supporto o critica del risultato al quale il perito del giudice sarà giunto.

In questo modo, ciascuna parte in causa, dopo la nomina del CTU quale ausiliario tecnico del Giudice (il CTU infatti aiuta il giudicante nella risoluzione di problemi tecnico/scientifici ai fini della decisione della controversia); può così essere difesa in modo appropriato anche sotto il profilo tecnico. Questo in ragione della specificità e complessità del lavoro che il CTU, auspicabilmente, porterà all’attenzione del Giudice. Perizia tecnica che spesso i legali non saprebbero correttamente valutare da soli.

Perché è importante avere il CTP?

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Averci dalla Tua parte può fare la differenza.

Il consulente tecnico di parte assume oggi sempre più un ruolo indispensabile per la risoluzione anche di questioni giuridiche che, sempre più spesso, dipendono da valutazioni di carattere tecnico e scientifico molto precise e complesse.

Senza un CTP le informazioni date dal CTU al Giudice possono non essere corrette o comunque formulate in modo da fuorviare il Giudice. Questo se in danno alla parte, il CTP può in questi casi dare il proprio contributo fondamentale per tutelare i diritti della parte.

Il tecnico incaricato dalla parte non deve necessariamente essere iscritto ad un albo professionale poiché il rapporto tra la parte che lo nomina e il consulente è, più che altro, di natura fiduciaria.

È tuttavia conveniente, nonché logico, che vengano nominati CTP professionisti esperti nel settore in cui si svolgeranno le operazioni peritali (es. ingegneri, informatici, medici etc). Anche perché il CTP si dovrà confrontare con il tecnico nominato dal Giudice che al contrario deve obbligatoriamente essere iscritto ad un albo professionale. Dunque meglio il confronto tra pari per avere maggiore credibilità.

Chi paga il CTP?

Il consulente tecnico di parte, è sempre pagato dalla parte che lo nomina (la quale potrà, in caso di vittoria in causa, recuperare le spese di causa tra le quali rientrano anche quelle relative al proprio consulente tecnico) che ha diritto di essere compensato in relazione alla propria parcella professionale, ma anche in base ad una eventuale convenzione stipulata o preventivo accettato dal cliente.

Il calcolo del compenso del CTP dovrà rispettare sempre i minimi tariffari previsti dalla propria tariffa professionale, potendo però derogare invece ai massimi tariffari.

Va precisato che, in ogni caso, è sempre il Giudice a decidere, nel caso di contestazione dell’onorario del CTP (da porre a carico della controparte), quale sia il “giusto” compenso del CTP, anche in riforma delle eventuali tariffe professionali questo però solo nei confronti della controparte per il relativo accollo del costo. Altrimenti valgono gli accordi tra CTP e parte.

TRIBUNALI PIEMONTE: –Acqui Terme, Alessandria, Asti, Biella, Borgomanero, Bra, Casale Monferrato, Chivasso, Ciriè, Cuneo, Domodossola, Ivrea, Moncalieri, Mondovì, Novara, Novi Ligure, Pinerolo, Saluzzo, Susa, Torino, Tortona, Varallo, Vercelli

TRIBUNALI LOMBARDIA: Abbiategrasso, Bergamo, Breno, Brescia, Busto Arsizio, Cassano d’Adda, Castiglione delle Stiviere, Clusone, Como, Crema, Cremona, Desio, Erba, Gallarate, Grumello del Monte, Legnano, Lodi, Mantova, Menaggio, Milano, Monza, Pavia, Rho, Salò, Saronno, Sondrio, Treviglio, Varese, Vigevano, Vohera,

TRIBUNALI LIGURIA: Albenga, Chiavari, Genova, Imperia, Spezia, Sanremo, Sarzana, Savona, Ventimiglia,

TRIBUNALI VENETO:  Adria, Bassano del Grappa, Belluno, Castelfranco Veneto, Chioggia, Cittadella, Conegliano, Dolo, Este, Legnago, Montebelluna, Padova, Pieve di Cadore, Portogruaro, San Donà di Piave, Rovigo, Schio, Soave, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza,

TRIBUNALI VALLE D AOSTA:  Aosta,

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