Le cause di nullità della CTU

Vediamo in quest'articolo quali sono le possibili cause di nullità di una CTU e come il CTP o l'Avvocato possono contestare la validità della CTU
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Cause di nullità della CTU come tutelarsi

 

Le cause di nullità della CTU parziale e totale

Vediamo le cause di nullità della CTU ovvero le cause di nullità della relazione peritale e/o di tutta la consulenza tecnica d’ufficio.

  • Nullità della CTU
  • Irregolarità della CTU
  • Inesistenza della CTU

La nullità della CTU è costituita da una difformità dell’atto rispetto ad un modello procedurale assodato, tale da non impedire il passaggio in giudicato della sentenza che ne sia affetta, ove non fatta valere con l’impugnazione (conversione della nullità della sentenza in vizi di gravame: art. 161, comma 1, c.p.c.).

Diversa dalla nullità è l’’irregolarità della CTU che è caratterizzata da una minima difformità rispetto al modello procedurale, che non pregiudica di per se la validità dell’atto processuale, né incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell’atto.

L’inesistenza della CTU si ha nelle ipotesi in cui l’atto processuale manca totalmente degli elementi e dei requisiti essenziali per considerare la CTU come normale atto giuridico, ovvero se sia inidoneo non solo a produrre gli effetti processuali propri della CTU, ma persino quando è inidoneo ad essere preso in considerazione sotto il profilo giuridico (cosi, in motivazione, Cass. S.U. n. 9859 del 1997), con la conseguenza che l’inesistenza dell’atto impedisce che la sentenza del Giudice, su cui normalmente si fonda, possa passare in giudicato, e con l’ulteriore conseguenza che tale inesistenza, può essere fatta valere con autonoma querela nullitatis, oltre che con i normali mezzi di impugnazione.

In altre parole la CTU è considerata inesistente se non idonea ad aiutare il Giudice ad esprimere il suo giudizio.

Irregolarità della CTU e inesistenza, sono ipotesi di rilevanza secondaria rispetto alla nullità della CTU. L’irregolarità della CTU, perché non produce conseguenze pratiche, l inesistenza della CTU perché è molto rara nella pratica.

Altri casi possono riguardare la Falsa Perizia (art. 373 c.p.) e l’errata C.T.U. (art. 64 c.p.c.).

La relazione di consulenza tecnica d’ufficio (CTU) contribuisce alla costruzione degli elementi che il Giudice può utilizzare per fondare il proprio convincimento nell’emissione della sentenza e dunque non deve mai confondersi con l’attività di giudizio in senso stretto.

L’effetto di ciò è che il CTU, nell’adempimento dei propri compiti, deve sempre astenersi dal formulare giudizi e commenti attinenti al merito della decisione che sempre spetta al Giudice, così come non deve mai esprimere pareri sulla fondatezza delle domande delle parti.

Cause di nullità della CTU come tutelarsi

Cause di nullità della CTU come tutelarsi con l’ausilio di un Avvocato esperto in contestazioni della CTU.

Già da queste prime considerazioni sulle possibili cause di nullità della CTU è quindi pensabile di dedurre quelle che possono essere le cause di nullità che le parti possono contestare al CTU.

Gli strumenti di contestazione della relazione di CTU utilizzabili dalle parti possono essere ricondotti sostanzialmente a due tipologie generali:

  • l’eccezione di nullità della relazione di CTU
  • la proposizione di “note critiche”, volte a sollecitare il giudice alla rinnovazione della consulenza.

Le cause di nullità della relazione possono poi distinguersi in:

  • cause di nullità della CTU formali
  • cause di nullità della CTU sostanziali.

Cause FORMALI di nullità della CTU

Le cause di nullità della CTU formali riguardano l’aspetto esteriore del documento peritale. A proposito di cause di nullità formale della CTU, per non incorrere nella nullità della relazione peritale deve:

  • essere redatta in lingua italiana (salvo per quanto previsto per le regioni in cui è ammesso il bilinguismo)
  • sottoscritta dal CTU
  • copia sottoscritta e copia estesa dal CTU devono essere coincidenti.

Va comunque evidenziato che la nullità formale della relazione peritale del CTU si ritiene che stia andando sempre più a scomparire con l’introduzione del processo civile telematico (PCT), in cui tutti gli atti vanno spediti e depositati in Tribunale in formato digitale.

Cause SOSTANZIALI di nullità della CTU

Le nullità sostanziali di una CTU, invece, possono essere delle più varie ma comunque per lo più riconducibili ad un principio fondamentale del diritto ovvero quando vi sia stata violazione del principio/diritto al contraddittorio e del diritto alla difesa.

La nullità della CTU può essere anche parziale, cioè riguardare soltanto quella parte della relazione o delle operazioni peritali che si fondi su accertamenti nulli o fatti non conformi ai principi su enunciati.

Le più frequenti cause di nullità della CTU, in tutto o in parte, della relazione peritale sono rappresentate da:

CASI DI NULLITÀ DELLA CTU
* omesso avviso alle parti dell'inizio delle operazioni e/o di prosecuzione delle stesse [Cass. 5762/20005; id. 14483/1999];
* mancata trasmissione della relazione alle parti per i rilievi critici finali, come disposto dal verbale di conferimento dell’incarico;
* partecipazione alle operazioni peritali di CTP irregolarmente nominato;
* dall'utilizzo, per rispondere ai quesiti, di documenti non ritualmente prodotti in causa e non autorizzati da tutte le parti in causa [Cass. 13401/2005; Cass. 12231/2002];
* dall'espletamento di indagini e, in generale, di compiti esorbitanti dai quesiti posti dal Giudice, ovvero non consentiti dai poteri che la legge conferisce al CTU
* l’inosservanza di una norma di legge professionale che vieta alla categoria professionale cui appartiene il consulente di occuparsi di determinate materie [Cass. 23504/2007]
* la partecipazione senza autorizzazione di un collaboratore ad un sopralluogo, in luogo del consulente d’ufficio, ove si traduca in una violazione in concreto del diritto di difesa[Cass. 13428/2007];
* l’accertamento di fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni il cui onere probatorio incombe sulle parti e lo sconfinamento dai limiti del mandato [Cass. 1020/2006; contra Cass. 7936/1987];
* partecipazione alle operazioni peritali di persone estranee alla causa e/o non autorizzate;

VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

L’accertamento della violazione del contraddittorio va comunque sempre effettuato in concreto e non in astratto: ciò vuol dire, ad esempio, anche in assenza di avvisi alle parti, la relazione del CTU non può essere dichiarata nulla, quando risulti, in qualunque modo che la parte non raggiunta dall’avviso di fissazione delle Operazioni peritali ha avuto comunque avuto la possibilità di prendere parte alle operazioni.

Le cause di nullità sostanziale della CTU possono essere molteplici, ma di fatto si riducono tutte ad un unico fenotipo generale: la violazione del principio del contraddittorio o del diritto alla difesa che va comunque accertato sempre con contestazioni concrete e tangibili.

La nullità può anche essere parziale, cioè coinvolgere soltanto quella parte di relazione o della CTU che si fonda su accertamenti nulli o violazioni specifiche.

L’avviso di inizio o proseguo delle operazioni va comunicato sia ai difensori delle parti costituite sia ai consulenti di parte.

È stato tuttavia escluso l’obbligo di comunicazione ai CTP allorché le parti non chiedano che i propri consulenti partecipino alle operazioni.

Non è necessaria la comunicazione alla parte sostanziale, anzi l’avviso dato solo a quest’ultimo e non al difensore, né al CTP è stato ritenuto inidoneo a garantire il diritto di difesa. Il consulente non è tenuto ad avvertire la parte contumace.

Il CTU non è tenuto a dare avviso alle parti solo del compimento di quelle attività che non costituiscono vere e proprie indagini tecniche.

COSA POSSONO FARE I CTP E GLI AVVOCATI

Gli avvocati difensori e i consulenti di parte possono sottoporre al CTU due tipi di atti: osservazioni e istanze.

Entrambi, e solo questi, pur non dovendo essere necessariamente trascritti nella relazione, devono costituire oggetto di adeguata valutazione da parte del consulente d’ufficio.

L’eccezione è data dalle osservazioni e istanze non comunicate dalle parti alle parti avverse, poiché il CTU non è tenuto a tenerne conto.

Si ricorda che, in ogni caso, le osservazioni, le consulenze di parte e le note critiche redatte dal CTP costituiscono semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico, prive di autonomo valore probatorio.

Il CTU può esaminare solo i documenti ritualmente prodotti dalle parti e cioè validamente acquisiti nel materiale probatorio. Documenti eventualmente prodotti dalle parti al di fuori della ritualità processuale non possono essere utilizzati dal giudice e quindi neanche dal CTU.

Deve perciò ritenersi non corretta la prassi di alcuni CTU (talora tollerata dal CTU e dalle parti) di accettare, esaminare e porre a fondamento della relazione la documentazione che l’avvocato, o talora la stessa parte sostanziale del processo, consegni loro brevi manu, al momento stesso delle indagini peritali. Tale prassi è in primo luogo scorretta perché impedisce la possibilità di un effettivo contraddittorio sul documento consegnato al CTU.

Il CTU, quando svolge le sue indagini da solo, cioè senza presenza del giudice, può compiere tutti gli accertamenti che siano collegati con l’oggetto della perizia e, conseguentemente, legittimamente utilizzare i documenti acquisiti.

CTP e Avvocati possono e devono vigilare sull’operato del CTU al fine di contestargli tempestivamente la violazione del diritto al contraddittorio e del diritto alla difesa.

COSA NON DEVE COMUNQUE FARE IL CTU

il CTU deve avere cura di non:

  • compiere valutazioni di tipo giuridico, per esempio in ordine alla proprietà, alla colpa, all’inadempimento;
  • accertare l’esistenza di norme;
  • interpretare e valutare prove documentali, in quanto giudizio riservato esclusivamente al giudice.

E’ facoltà degli avvocati difensori e dei CTP produrre in giudizio, dopo il deposito della relazione del CTU in bozza, osservazioni e rilievi a quest’ultima (c.d. “note critiche“). Di norma, quando esse paiono non manifestamente infondate, il giudice provvederà a chiedere chiarimenti al consulente d’ufficio, a disporre la rinnovazione delle indagini, ovvero, nei casi più gravi, a disporne la sostituzione del CTU, ex art. 196 C.P.C.

Se ti stai trovando ad avere a che fare con una CTU che ti pare non regolare non esitare a contattarci, vedremo come possiamo esserti utili.

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