Calcolo compenso CTU

Questa applicazione permette di calcolare il costo CTU ovvero l’onorario dovuto al CTU per lo svolgimento di incarichi peritali. Le tariffe sono regolate dagli artt. 49-57 del DPR 115/2002 e dal DM 182/2002 (DM del 30 maggio 2002 pubblicato nella G.U. n. 182 del 5/8/2002).

 

ONORARI TABELLARI A SCAGLIONI PER IL CALCOLO DELLA PARCELLA DEL CTU

La legge prevede vari settori in cui si può svolgere l’attività di CTU per ognuna è prevista una differente tabella a scaglioni di percentuale.
100000
Valore della causa o valore stimato dal CTU in €uro
minimo – medio – massimo
Il comma 1 dell’art. 52 del D.P.R. 30.05.02, ammette l’aumento sino al doppio degli onorari (cioe’ quelli fissi, variabili e anche quelli a vacazione) per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà (v. Sentenza Cass.n. 7632/06 che definisce prestazioni eccezionali per le quali è consentito l’aumento fino al doppio degli onorari, “….quelle prestazioni che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l’ausiliare in misura massima, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà”).
0
TOTALE Compenso CTU a percentuale (esclusa IVA e cassa di previdenza)€ 

 

Calcolo costo CTU: ONORARI A VACAZIONE

30
Totale€ 

 

 

Sintesi Articoli DM 182/2002 per il costo della CTU

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Calcolo costo CTU: come calcolare la parcella a compenso del CTU o CTP

Art.2

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni.

Art.3

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonché relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell’articolo 2 e ridotto della metà.

Art.4 – Comma A (sulle attività)

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profili e perdite spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sul totale delle attività. – Gli onorari sono ridotti alla metà se la formazione del bilancio riguarda società, enti o imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica agli enti pubblici.

Art.4 – Comma B (sui ricavi)

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profili e perdite spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sul totale dei ricavi lordi. – Gli onorari sono ridotti alla metà se la formazione del bilancio riguarda società, enti o imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica agli enti pubblici.

Art.5

Salvo quanto previsto nell’articolo 4 per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 145.12 a € 970.42.

Art.6 – Applicazione 1° comma (avarie comuni)

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull’ammontare complessivo della somma ammessa.

Art.6 – Applicazione 2° comma (avarie particolari)

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull’ammontare complessivo della somma liquidata.

Art.7 – Applicazione 1° comma

Per la perizia o la consulenza tecnica espletata con metodo attuariale in materia di ricostruzione di posizioni retributive o previdenziali, di prestiti, di nude proprietà e usufrutti, di ammortamenti finanziari, di adeguamento al costo della vita e rivalutazione monetaria, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145.12 a euro 484.95.

Art.7 – Applicazione 2° comma

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di basi tecniche di gestioni previdenziali e assistenziali, di riserve matematiche individuali e valori di riscatto di anzianità pregressa ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 193.67 a € 582.05.

Art.8 – Applicazione 1° comma

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di stato di equilibrio tecnico finanziario di gestioni previdenziali e assistenziali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull’ammontare delle entrate, effettive o presunte, dell’anno cui si riferisce la valutazione.

Art.8 – Applicazione 2° comma

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di analisi tecniche sui bilanci consuntivi o preventivi di enti previdenziali, assicurativi o finanziari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni.

Art.9

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di opere di pittura, scultura e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 96.58 a € 484.95. – Quando l’indagine ha ad oggetto più reperti l’onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.

Art.10

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 145.12 a € 582.05.

Art.11

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni.

Art.12

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi e per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario minimo di € 145.12 ad un massimo di € 970.42.

Art.13 – Applicazione 1° comma

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull’importo stimato.

Art.13 – Applicazione 2° comma (stima sommaria)

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull’importo stimato. – Nel caso di stima sommaria l’onorario è ridotto della metà.

Art.13 – Applicazione 3° comma (calcolo costo CTU nel giudizio di stima)

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull’importo stimato. – Nel caso di semplice giudizio di stima l’onorario è ridotto di due terzi.

Art.14 Seleziona questo articolo
Per la perizia o la consulenza in materia di cave e miniere, minerali, sostanze solide, liquide e gassose spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull’importo stimato.

Art.15 – Applicazione 1° comma

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella di salvataggio e recuperi spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell’art. 11 e ridotto della metà.

Art.15 – Applicazione 2° comma (valutazione danni)

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella di salvataggio e recuperi spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell’art. 11 e ridotto della metà. – In materia di valutazione di danni l’onorario come innanzi determinato è ulteriormente ridotto della metà.

Art.16

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili amministrative di case e beni rustici, di curatele di aziende agrarie, di equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici, di redazione di stima dei danni da incendio e grandine, di tabelle millesimali e riparto di spese condominiali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di € 145.12 ad un massimo di € 970.42.

Art.17

Per la consulenza tecnica in materia di infortunistica del traffico e della circolazione spetta al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni.

Art.18 – Applicazione 1° Comma (armi e esplosivi)

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di esplosivi, di armi, di proiettili, di bossoli e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48.03 a euro 145.12 per il primo reperto. Se il reperto è costituito da un’arma in esso sono compresi i proiettili e i bossoli. – Quando l’indagine ha ad oggetto più reperti l’onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.

Art.18 – Applicazione 3° Comma (calcolo costo CTU balistica)

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di balistica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96.58 a euro 387.86 per il primo reperto. – Quando l’indagine ha ad oggetto più reperti l’onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.

Art.19

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di geomorfologia applicata, idrogeologia, geologia applicata e stabilità dei pendii spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 241.7 ad un massimo di euro 4852.11.

Calcolo onorario CTU a Vacazioni

Il calcolo della parcella del CTU in base alle vacazioni, ovvero in base alle ore imputabili al lavoro svolto è alternativo al calcolo nella sezione degli ‘onorari tabellari’. il CTU non può essere compensato per uno stesso lavoro peritale con compenso sia a vacazione sia tabellare.
La prima ora di vacazione è pagata più delle altre ed il numero di vacazioni successive non potrà superare il massimo consentito di 4 per ogni giorno lavorativo.
Il calcolo dei giorni lavorativi deve escludere le domeniche e tutte le festività nazionali (il sabato è considerato giorno lavorativo).

In genere il compenso a vacazioni è usato quando non vi è un reale importo di riferimento riconducibile all’oggetto della perizia del CTU.

Calcolo parcella CTU con Onorari Tabellari

Per le prestazioni di CTU che rientrano negli articoli del DM 182/2002 si fa riferimento gli onorari tabellari sono anche detti “onorari fissi o variabili”.
Nel caso di onorari fissi per il CTU le percentuali vanno da un minimo ad un massimo stabilito dal DM 182/2002 il calcolo del costo del CTU si determina calcolando le percentuali sul valore della perizia o sul valore dichiarato della causa in base agli scaglioni definiti dalle tabelle ministeriali contenute nel DM 182/2002.

NOTA : Tutte le tariffe professionali per il calcolo del costo CTU sono sempre al netto di IVA e di eventuali contributi previdenziali oltre al costo delle spese vive sostenute dal CTU e degli ausiliari a cui il CTU si è rivolto previa autorizzazione del Giudice.