Art.1491 Esclusione della garanzia

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CODICE CIVILE

Art.1491Esclusione della garanzia

Non è dovuta la garanzia (Art. 1490) se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

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