Art. 2697 cc Codice Civile Onere della Prova

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Art. 2697 cc Codice Civile Onere della Prova

Art. 2697 cc: Fonti → Codice Civile → LIBRO SESTO – Della tutela dei diritti →Titolo II – Delle prove (artt. 2697-2739) → Capo I – Disposizioni generali

Chi vuol far valere un diritto in giudizio [99 c.p.c., 100 c.p.c.] deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento [115 c.p.c.] .

Art. 2697 cc Codice Civile Onere della Prova

Art. 2697 cc Codice Civile Onere della Prova

Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda .

Note su Art. 2697 cc Codice Civile Onere della Prova

L’onere della prova di un fatto incombe su colui che richiama proprio quel fatto a sostegno della propria tesi (onus probandi incumbit ei qui dicit): chi vuol far valere in giudizio un suo diritto deve dunque dimostrare i fatti che ritiene siano alla base del suo stesso diritto, ovvero che ne hanno definito l’origine.

Ad esempio, se Tizio reclama l’osservanza da parte di Caio di un certo contratto, Tizio dovrà dare prova dell’avvenuta stipula del medesimo, esibendone ad esempio l’avvenuta scrittura, o ancora, colui che vanta una pretesa risarcitoria di natura extracontrattuale dovrà provare la lesione del generale principio del “neminem laedere” (nessuno può subire un torto), tutelato dall’art. 2043.

Perciò sarà necessaria la dimostrazione del fatto all’origine del danno patito, della sua entità di ed infine dell’esistenza dell’elemento di causalità attribuito quindi all’autore del danno.

La vittima di un incidente stradale da tamponamento, ad esempio, avrà l’onere di dimostrare, in aggiunta all’esistenza del fatto in sè stesso, anche la presenza di un requisito soggettivo di responsabilità (almeno al grado della colpa), in capo all’autore del sinistro stradale, provando ad esempio la non osservanza delle regole del codice della strada e questo lo potrà fare ad esempio nominando un proprio Perito di Parte.

Chi contesta invece la rilevanza di alcuni fatti in giudizio ha invece l’onere di dimostrarne l’inefficacia di essi, o di provare eventuali altri fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato dalla controparte, chiamati giuridicamente rispettivamente fatti impeditivi, modificativi ed estintivi.

Di conseguenza, rifacendoci all’esempio precedente riguardante l’osservanza delle norme contrattuali, il convenuto dovrà dimostrare l’invalidità del contratto (fatto impeditivo), oppure che, ad esempio, è intervenuto un patto di proroga nel termine di adempimento (modificativo), o ancora che è intervenuta una risoluzione consensuale del contratto (estintivo).

Art. 2697 cc

L’onere della prova lo si può superare o producendo documenti nel processo o chiamando testimoni a sostegno della propria tesi od ancora facendo analizzare i fatti da un proprio Consulente Tecnico di Parte o CTP / Perito di Parte.

Sentenze relative all’articolo 2697 del Codice Civile sull’Onere della Prova:

[Cass. n. 3576/2013] L’onere di contestazione – la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova – sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per i fatti ad essa ignoti.

[Cass. n. 16917/2012] In tema di riparto dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.

[Cass. n. 12108/2010] In tema di riparto dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l’accertamento del­l’insussistenza dell’obbligo contributivo preteso dall’INPS sulla base di verbale ispettivo, incombe sull’Istituto previdenziale la prova dei fatti costi­tutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verba­le non riveste efficacia probatoria. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso che incombesse sulla società promotrice del giudizio di accertamento negativo del credito contributivo dell’INPS l’onere di provare l’inesistenza, dovendosi escludere che alle dichiarazioni dei lavoratori riportate nel verbale ispettivo potesse attribuirsi efficacia probatoria).

[Cass. n. 20104/2009] In tema di prove, non può supplirsi all’onere di provare i fatti costitutivi della domanda con la richiesta alla controparte di esibizione di docu­menti, integrando, tra l’altro, l’inosservanza al­l’ordine di esibizione, quando concesso, un comportamento liberamente valutabile dal giudice di merito, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.

[Cass. n. 21544/2008] In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla per­dita di “chance” – che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determina­to bene, non costituisce una mera aspettativa di fatto ma un’entità patrimoniale a sè stante, giuri­dicamente ed economicamente suscettibile di au­tonoma valutazione – ha l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risulta­to sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta. (Nel caso di specie, la S.C., cassando con rinvio, ha ritenuto che il giudice di merito avesse erroneamente omesso di vagliare il nesso tra l’inabilità temporanea conseguente ad un infortunio riguardante una dipendente ed il mancato rinnovo alla stessa del contratto di lavo­ro, rinnovato, invece, a tutti gli altri dipendenti).

[Cass. n. 15162/2008] Il principio generale di riparto dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c. deve essere contemperato con il principio di acquisizione, desumibile da alcune disposizioni del codice di rito (quale ad esempio l’art. 245, comma secondo, c.p.c.) ed avente fondamento nella costituziona­lizzazione del principio del giusto processo, in base al quale le risultanze istruttorie, comunque acquisite al processo, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale si siano forma­te, concorrono tutte alla formazione del convinci­mento del giudice. Ne deriva che la soccombenza dell’attore consegue alla inottemperanza dell’one­re probatorio a suo carico soltanto nell’ipotesi in cui le risultanze istruttorie, comunque acquisite al processo, non siano sufficienti per provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che si intende far valere in giudizio.

[Cass. n. 384/2007] L’onere probatorio gravante, a norma dell’art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudi­zio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto «fatti negativi», in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il rela­tivo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negati­vo, ha carattere costitutivo; tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzio­ni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. (Fattispecie relativa a domanda di trasferimento coattivo di un fondo, sul presupposto dell’accer­tamento negativo della sussistenza del diritto di prelazione agraria in capo a un confinante, che aveva esercitato la prelazione alla quale il preli­minare era subordinato).

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