Art. 696-bis. Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite

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CODICE DI PROCEDURA CIVILE: Capo I: DEL PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE

Art. 696-bis. Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite

L’espletamento di una consulenza tecnica preventiva,Art. 696 bis, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il processo verbale e’ esente dall’imposta di registro.

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

Art. 696 Bis ATP conciliativa

Art. 696 bis ATP conciliativa

Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.

(1) L’articolo 696 bis è un articolo aggiunto dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

 

L’istituto in esame si inserisce a pieno titolo fra gli altri mezzi di conciliazione previsti dal codice di procedura civile, quali gli artt.198, 199 e 200, che già prevedevano la possibilità per il consulente tecnico nominato di tentare la conciliazione delle parti, ovvero l’art.322 c.p.c che prevede la conciliazione in sede non contenziosa davanti al Giudice di Pace, o, ancora, l’art 185 c.p.c che disciplina il tentativo di conciliazione nel processo ordinario quale naturale sbocco per l’interrogatorio libero delle parti dinnanzi al Giudice. Da ultimo, ma non ultimo, si ricorda poi l’art.410 c.p.c. che, in sede di processo del lavoro, prevede l’esperibilità del tentativo obbligatorio di conciliazione come condizione di procedibilità della causa nel merito.

Tutti questi strumenti, e quindi anche la consulenza tecnica di cui all’ Art. 696 bis c.p.c di cui ci stiamo occupando, sono stati introdotti dal legislatore per la necessità di deflazionare il carico del contenzioso dei giudici civili.

Art. 696 bis

La ratio testé indicata consente di valutare una prima differenza tra l’Art 696 e l’art.696 bis del c.p.c: quest’ultimo rappresenta un notevole strumento di difesa ex art.24 Cost., ed è stato concepito come mezzo di risoluzione delle controversie e non già come strumento (cautelare) di costituzione preventiva di un mezzo di prova.

Esso è applicabile ogni qual volta si profili un contenzioso incentrato sull’accertamento ovvero sulla determinazione di crediti che traggono fonte dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. E’ chiaro il richiamo alle fonti delle obbligazioni, di cui all’ Art. 1173 c.c., mentre restano escluse le obbligazioni derivanti da negotiorum gestio, soluti retentio ed arricchimento senza causa.

Ulteriore differenza attiene ai presupposti e all’ambito di applicazione dei due istituti.

Nell’ Art. 696 bis c.p.c scompaiono i presupposti di “periculum in mora” e “fumus boni juris” fondamentali nell’art 696 c.p.c. Ciò ha suscitato qualche perplessità in dottrina, visto che la consulenza di cui all’ Art.696 bis c.p.c è inserita fra i procedimenti cautelari, tuttavia è lo stesso legislatore che esordisce nel primo comma dell’ art.696 bis c.p.c con l’espressione “ anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696”, consentendo così di domandare la consulenza tecnica preventiva anche laddove non vi sia urgenza di verifica.

Il rimedio potrà trovare applicazione in caso di determinazione di crediti contrattuali, verifica della sussistenza di vizi occulti nell’appalto o nella compravendita, ovvero in caso di sinistro per valutare danni materiali e non.

Compito del CTU sarà quello di determinare il quantum debeatur senza sconfinare nella valutazione dell’ an debeatur, svolgendo così pienamente il suo ruolo di ausiliario del Giudice.

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