Art. 1663 Denuncia dei difetti della materia

7
1305

CODICE CIVILE: Capo VII: Dell’appalto

Art. 1663 Denuncia dei difetti della materia

L’appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell’opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.

7 comments

  1. francesca 24 Febbraio, 2010 at 10:57 Rispondi

    buongiorno,
    Vi chiedo per cortesia,
    un immobile costruito 30 anni fa su un terreno argilloso
    con sabbia accertata di qualita’ scadente,( i muri si sgretolano)
    e un cedimento strutturale che ha provocato l’apertura di una crepa di 7 – 8 millimetri
    che attraversa in senso longitudinale tutta la base della costruzione.causata da

    1- movimento del terreno sottostante in quanto in terreno argilloso
    2 – sbilanciamento marcato del condominio dovuto ad un errore di progettazione in quanto da perizia effetuatta di recente siamo venuti a conoscenza del fatto che mancherebbe completamente la fondazione che dovrebbe sostenere la zona in cui si concentra il maggior peso della costruzione
    Vi chiedo il costruttore e il progettista (tutt’ora esistenti)devono rispondere di questi danni?

    grazie
    francesca

    • admin 24 Febbraio, 2010 at 13:24 Rispondi

      Ciao Francesca!

      La responsabilità del costruttore è limitata a 10 anni che in fondo sono già parecchi e comunque si ha “solo” un anno di tempo, dalla loro scoperta, per contestare eventuali vizi e difetti.

      Passati tanti anni così d’altronde la causa delle crepe potrebbe essere dovuta a fattori collaterali allora non presenti. Certo che se avessoro fatto le fondazioni in modo corretto… forse ora non sarebbe successo nulla.

  2. francesca 24 Febbraio, 2010 at 15:37 Rispondi

    ciao,
    ho letto che la scuola crollata all’Aquila era mancante di un pilastro che se ci fosse stato la scuola non sarebbe crollata . Per questo motivo sono stati rinviati a giudizio il progettista e il costruttore
    se verranno condannati significa che sono loro responsabili.
    Nel mio caso mancano proprio le fondamenta, mi pare ancora piu’ grave il mio problema rispetto a quello dell’acquila
    Scusa se ti faccio perdere tempo e grazie comunque per la risposta
    ciao francesca

    • admin 24 Febbraio, 2010 at 20:13 Rispondi

      Mi pare che in quel caso i progettisti e il costruttore indagati siano quelli che hanno fatto i lavori di ristrutturazione dell’immobile in date più recenti.

  3. Maria Angela 30 Marzo, 2012 at 21:28 Rispondi

    Salve, avevo inviato una raccomandata A.R al costruttore per denuncia vizi e gravi difetti dell’immobile, essendo l’appartamento costruito da 8 anni, e avendo acquistato casa nel maggio 2010, a seguito di vendita da privati. Lo scorso mese mi sono accorta di alcune lacune che nel tempo pregiudicheranno il normale godimento con pericolo per la durata e conservazione dell’appartamento. Ho inviato raccomandata ed è ritornata indietro. Da persone che hanno acquistato dei nuovi appartamenti dallo stesso costruttore siamo riusciti a verificare che l’azienda edilizia e adesso intestata alla moglie del costruttore e ha anche cambiato partita iva. Dovrei adesso inviare raccomandata direttamente a nome della moglie e all’indirizzo indicato dalla moglie, senza fare riferimento al nome del marito? ringrazio anticipatamente , in attesa di risposta

    • CTP On Line 30 Marzo, 2012 at 21:43 Rispondi

      Buonasera Maria
      Credo ti convenga rivolgerti al più presto sia ad un Perito Competente Ingegnere o Architetto per capire se i vizi e difetti sono veramente gravi ed occulti poi contatta subito anche un avvocato per non rischiare di far decadere l’opportunità di rivalsa nei confronti dell’impresa.
      Per capire se ci si può rivalere sulla nuova forma societaria occorre capire che tipo di società era la precedente e in che rapporti è con la nuova.
      In ogni caso ti consiglio di non procedere da sola potresti inficiare ogni possibilità con mosse che non seguano un attenta strategia tecnico-legale.
      Saluti
      Ing. Fabrizio SALAMANO

Lascia un tuo commento