Art. 1663 Denuncia dei difetti della materia
CODICE CIVILE: Capo VII: Dell’appalto
Art. 1663 Denuncia dei difetti della materia
L’appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell’opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.
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PERIZIE TECNICHE per: ▷Difetti e Vizi costruttivi ▷Crepe, Cedimenti e difetti e Vizi strutturali ▷Muffe e umidità sui muri ▷Rumore e Isolamento Acustico ▷Analisi e ricerca cause e prevenzione d'incendio ▷Infiltrazioni d'acqua ▷Danni da infiltrazioni d'acqua ▷Danni da incendio ▷Difformità dei lavori eseguiti rispetto alla regola dell'arte ▷Difformità delle opere edili rispetto alle leggi vigenti ▷Inadempimenti contrattuali per costruzione di opere edili ▷Malfunzionamento Impianti, Canne Fumarie, ecc. ▷Ottimizzazione impianti ▷Green Energy Audit ▷Verifica degli edifici pre e post compravendita ▷Assistenza imprese per evitare il contenzioso legale ▷Danni atmosferici: Vento,Pioggia,Alluvioni,Grandine ▷Forniture impiantistiche e attrezzature difettose o guaste ▷Danni-Difetti:mobili,arredi,arredamento alberghi hotel.... ▷Danni fermo produzione,chiusura negozio,attività commerciali ▷Ricerca Perdite e infiltrazioni
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buongiorno,
Vi chiedo per cortesia,
un immobile costruito 30 anni fa su un terreno argilloso
con sabbia accertata di qualita’ scadente,( i muri si sgretolano)
e un cedimento strutturale che ha provocato l’apertura di una crepa di 7 – 8 millimetri
che attraversa in senso longitudinale tutta la base della costruzione.causata da
1- movimento del terreno sottostante in quanto in terreno argilloso
2 – sbilanciamento marcato del condominio dovuto ad un errore di progettazione in quanto da perizia effetuatta di recente siamo venuti a conoscenza del fatto che mancherebbe completamente la fondazione che dovrebbe sostenere la zona in cui si concentra il maggior peso della costruzione
Vi chiedo il costruttore e il progettista (tutt’ora esistenti)devono rispondere di questi danni?
grazie
francesca
Ciao Francesca!
La responsabilità del costruttore è limitata a 10 anni che in fondo sono già parecchi e comunque si ha “solo” un anno di tempo, dalla loro scoperta, per contestare eventuali vizi e difetti.
Passati tanti anni così d’altronde la causa delle crepe potrebbe essere dovuta a fattori collaterali allora non presenti. Certo che se avessoro fatto le fondazioni in modo corretto… forse ora non sarebbe successo nulla.
ciao,
ho letto che la scuola crollata all’Aquila era mancante di un pilastro che se ci fosse stato la scuola non sarebbe crollata . Per questo motivo sono stati rinviati a giudizio il progettista e il costruttore
se verranno condannati significa che sono loro responsabili.
Nel mio caso mancano proprio le fondamenta, mi pare ancora piu’ grave il mio problema rispetto a quello dell’acquila
Scusa se ti faccio perdere tempo e grazie comunque per la risposta
ciao francesca
Mi pare che in quel caso i progettisti e il costruttore indagati siano quelli che hanno fatto i lavori di ristrutturazione dell’immobile in date più recenti.
grazie mille per la risposta
cordiali saluti
francesca
Salve, avevo inviato una raccomandata A.R al costruttore per denuncia vizi e gravi difetti dell’immobile, essendo l’appartamento costruito da 8 anni, e avendo acquistato casa nel maggio 2010, a seguito di vendita da privati. Lo scorso mese mi sono accorta di alcune lacune che nel tempo pregiudicheranno il normale godimento con pericolo per la durata e conservazione dell’appartamento. Ho inviato raccomandata ed è ritornata indietro. Da persone che hanno acquistato dei nuovi appartamenti dallo stesso costruttore siamo riusciti a verificare che l’azienda edilizia e adesso intestata alla moglie del costruttore e ha anche cambiato partita iva. Dovrei adesso inviare raccomandata direttamente a nome della moglie e all’indirizzo indicato dalla moglie, senza fare riferimento al nome del marito? ringrazio anticipatamente , in attesa di risposta
Buonasera Maria
Credo ti convenga rivolgerti al più presto sia ad un Perito Competente Ingegnere o Architetto per capire se i vizi e difetti sono veramente gravi ed occulti poi contatta subito anche un avvocato per non rischiare di far decadere l’opportunità di rivalsa nei confronti dell’impresa.
Per capire se ci si può rivalere sulla nuova forma societaria occorre capire che tipo di società era la precedente e in che rapporti è con la nuova.
In ogni caso ti consiglio di non procedere da sola potresti inficiare ogni possibilità con mosse che non seguano un attenta strategia tecnico-legale.
Saluti
Ing. Fabrizio SALAMANO