Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) nel processo Civile

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consulente-tecnico-di-parte-ebookConsulente tecnico di parte

Il Codice di procedura civile prevede la possibilità di avvalersi di un o più consulenti tecnici di parte.

La consulenza tecnica giudiziaria contempla la possibilità di avvalersi oltre che dell’avvocato anche di altri professionisti che svolgono la propria opera non per il giudice come nel caso del CTU, ma per conto di una delle parti in causa in questo caso il professionista esperto assume il ruolo di Perito di Parte o Consulente Tecnico di Parte (CTP).

Il consulente tecnico di parte è in pratica un esperto, libero professionista, con competenze tecniche in un campo specifico che ha a che fare con l’oggetto della vertenza.

Al CTP si rivolge una parte già in causa, o potenziale destinata alla causa (vedi ATP), al CTP viene dunque conferito un incarico di consulenza peritale in quanto la parte ritiene che egli potrà assisterlo in qualità d’esperto in uno specifico settore, supportando così il proprio avvocato su aspetti di merito non di sua competenza.

In pratica quando si è coinvolti in una causa pendente o si intende intraprenderne una (vedi il caso dell’accertamento tecnico preventivo), l’ interessato ricerca ed incarica una persona di propria fiducia (il CTP appunto) affinché egli affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice (CTU) durante l’esecuzione delle operazioni peritali, e svolga così le proprie osservazioni di supporto della parte o di critica del risultato al quale il perito consulente del giudice sarà giunto.

Il CTP inoltre darà le indicazioni all’Avvocato per impostare le proprie osservazioni fondate su criteri tecnico-giuridici.

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