CONTESTAZIONE PERIZIA ASSICURAZIONE

CONTESTAZIONE PERIZIA ASSICURAZIONE: vediamo come fare per evitare di doversi accontentare di un offerta assicurazione non congrua e puntare al giusto risarcimento dei danni subiti.
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CONTESTAZIONE PERIZIA ASSICURAZIONE

Come contestare una perizia dell’assicurazione? Se ti stai ponendo questa domanda è perché probabilmente in via principale intendi in realtà fare una contestazione dell’offerta dell’assicurazione fatta a te per risarcire il danno che hai subito.

Forse sei già fortunato, perché spesso per molti hanno una mancata offerta assicurazione o comunque hanno un’offerta risarcitoria insufficiente che non copre tutti i danni subiti o intende risarcire i danni subiti in maniera minima con un’offerta assicurazione non congrua.

Per ottenere il giusto Risarcimento Danni vediamo come contestare la relazione del perito fiduciario dell’assicurazione prima di avviare una causa in tribunale con l’ausilio di un avvocato esperto in risarcimento danni assicurativi. Continua dunque a leggere il nostro articolo su contestazione perizia assicurazione.

Quando rifiuto proposta risarcimento assicurazione

Quando si tratta di pagare un risarcimento danni assicurati da polizza, le assicurazioni hanno sempre il braccino corto.

La scusa sono i numerosi raggiri che giornalmente vengono tentati a danno delle compagnie assicurative.

Questo, però, non è un motivo valido per negare il pieno indennizzo a chi ha subito un danno effettivo e reale. Basterebbe che le compagnie si rivolgessero veramente a periti assicurativi esperti, pagandoli il giusto perché facciano bene il loro lavoro di stima del danno subito dall’assicurato e non accettassero perizie assicurative superficiali, errate e frettolosamente redatte (forse anche per il basso compenso del perito assicurativo).

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La contestazione offerta assicurazione: Parte dal rifiuto proposta risarcimento assicurazione

A seguito del rifiuto proposta risarcimento assicurazione, per evitare di finire in causa è doveroso far valere i propri diritti il prima possibile, già al momento in cui il liquidatore danni dell’assicurazione ti presenta l’offerta di risarcimento dell’assicurazione.

Devi sapere che l’offerta del liquidatore tiene conto essenzialmente delle valutazioni fatte dal perito fiduciario dell’assicurazione ovvero del perito tecnico nominato dall’assicurazione che ha redatto una perizia sulle conseguenze ed entità dei danni subiti dal danneggiato. Il fatto che il perito assicurativo venga nominato e pagato dall’assicurazione la dice lunga sulla sua libertà di valutazione.

È proprio questo il momento migliore di tutta la procedura che si può avere in via stragiudiziale per muovere i primi passi per la contestazione dell’offerta risarcitoria insufficiente o dell’offerta assicurazione non congrua: saper trattare bene in questa fase significa evitare i costi e i tempi del tribunale. Utile è prospettare all’assicurazione la nomina di un proprio perito di parte.

Ma come contestare la perizia dell’assicurazione? C’è una procedura formale da seguire? Vi è un termine per contestare l’offerta assicurazione non congrua? Posso farmi fare una controperizia assicurativa dal mio perito di parte?

Vediamo prima Cos’è la perizia dell’assicurazione e a cosa serve.

Cos’è e a cosa serve la perizia dell’assicurazione

Prima di liquidare un risarcimento danni, qualsiasi sia la causa del danno subito (ad es. infortunio domestico o infortunio sul lavoro, incidente stradale, danni da incendio, danni da infiltrazioni acqua, ecc.), l’assicurazione nomina un proprio tecnico il perito assicurativo di fiducia (dell’assicurazione!) affinché esegua le stime dei danni e cerchi di evidenziare quali di questi potrebbero non essere indennizzabili ai sensi di polizza.

Tra le stime che, di norma, sono richieste al perito assicurativo fiduciario vi è:

  • l’effettiva esistenza del sinistro: questa fase è preliminare alla quantificazione del danno stesso, il perito deve verificare se il sinistro ed i danni si sono effettivamente verificati o se si tratta magari di un falso incidente;
  • l’analisi dei danni lamentati dall’assicurato: il perito assicurativo deve accertare quali conseguenze sono derivate dal sinistro (danni a cose, danni a persone, danni indiretti ecc.);la valutazione fatta dal perito assicurativo sull’entità dei danni deve considerare sia i danni patrimoniali sia i danni non patrimoniali (danno biologico, morale, ecc.).

Il perito nominato dall’assicurazione è dunque un soggetto che, per pur avendo un ruolo tecnico, è pur sempre “di parte”, in quanto nominato e stipendiato dalla compagnia di assicurazione.

È chiaro, pertanto, che la sua valutazione sarà nella migliore delle ipotesi quantomeno molto “prudente”. Infatti i periti assicurativi normalmente tendono a minimizzare, per quanto possibile, le voci di danno a favore dell’assicurazione, ed ad escluderne il più possibile.

I periti assicurativi non ricordano quasi mai all’assicurato la possibilità che egli ha di nominarsi un proprio perito di parte anche e soprattutto se magari il costo è pure coperto dall’assicurazione stessa.

In questa fase peritale, si instaura quindi una sorta di “contraddittorio” tra perito assicurativo ed assicurato ( se non ha nominato un proprio perito di parte altrimenti l’assicurato si avvale del proprio perito di parte col mandato di trattare al meglio con l’assicurazione), volto a commisurare le posizioni delle due parti (danneggiato da un lato, compagnia assicurativa dall’altro) per cercare di definire il risarcimento del danno in via bonaria senza ricorrere in tribunale.

Ed è proprio in questa fase della richiesta di risarcimento del danno che è bene avviare, ove necessario, la contestazione della perizia dell’assicurazione magari in primis nominando il proprio perito di parte.

TEMPI PER CONTESTAZIONE PERIZIA ASSICURAZIONE

Le varie leggi ed a volte le stesse polizze stabiliscono i termini entro cui l’assicurazione deve presentare formalmente l’offerta di risarcimento al danneggiato:

È chiaro, quindi, che il perito assicurativo dovrà venire per tempo a fare le sue operazioni peritali di valutazione per poi produrre la perizia dell’assicurazione, in modo da rispettare le suddette scadenze.

È anche però vero che il ritardo nella presentazione dell’offerta da parte dell’assicurazione purtroppo non comporta alcuna decadenza per la compagnia se non la possibilità che l’Autorità Garante di competenza gli irroghi qualche sanzione.

Posso avere copia della perizia dell’assicurazione?

La relazione peritale del perito assicurativo è un atto interno all’assicurazione, che non ha caratteri dell’ufficialità e della definitività.

Pertanto, alla compagnia assicurativa gli conviene non mostrare il documento peritale al danneggiato, tenendolo riservato in quanto gli serve soprattutto come arma nella trattativa. E se l’assicurato non si è fatto fare una propria perizia inevitabilmente si presenterà alla trattativa senza armi.

Non è un obbligo per l’assicurazione esibire l’elaborato peritale del fiduciario al danneggiato che richiede il risarcimento.

In questa fase del tentativo di accordo per la liquidazione del danno, un ruolo decisivo lo gioca il perito di parte del danneggiato magari anche appoggiato da un avvocato esperto in risarcimento dei danni assicurati che lavorando in sinergia possono ottenne un più elevato risarcimento del danno.

La presenza del perito è fondamentale quella dell’avvocato pur non obbligatoria come potrebbe esserlo in tribunale e per lo meno da valutarsi bene.

Avere un supporto alla trattativa del proprio perito di parte e magari di un legale esperto in risarcimento dei danni assicurati, in alcuni casi, è certamente decisivo al fine di evitare che il contenzioso sfoci in una causa risarcitoria davanti al giudice del tribunale.

È possibile contestare la perizia fatta dall’assicurazione?

Appena si ha la consapevolezza del possibile risultato a cui è potrebbe giungere il perito dell’assicurazione, ove l’assicurato danneggiato si ritenga insoddisfatto ha sicuramente la facoltà di contestarne il contenuto della perizia (anche se in realtà quasi mai viene data copia specie se non si è nominato un proprio perito di parte).

Comunque al di là delle motivazioni, contenute nella perizia dell’assicurazione, l’insoddisfazione deriva certamente sempre dalla proposta risarcitoria fatta dall’assicurazione che è ovviamente una conseguenza di quanto ha relazionato il suo perito.

Nel caso in cui, nonostante si sia nominato un proprio perito di parte per avere maggiori margini di trattativa extragiudiziali (fuori dai tribunali), quando l’unica strada rimane quella di avviare un giudizio in tribunale, sarà proprio comunque necessario o per lo meno utile aver un documento che dimostri almeno l’offerta fatta dall’assicurazione con eventuali motivazioni o comunque dimostrare le trattative portate avanti anche con l’ausilio del proprio perito di parte.

Tali documenti servono anche per cercare di verificare la fondatezza o meno delle reciproche posizioni e costruire con il l’avvocato esperto in risarcimento danni assicurativi le strategie di base da tenere nella difesa contro l’assicurazione.

Non ci sono termini massimi per contestare la perizia dell’assicurazione, né si può dire che la mancata contestazione nella fase stragiudiziale impedisca, successivamente, ovverosia nel corso dell’eventuale processo contro l’assicurazione, l’opposizione alla stessa perizia assicurativa.

Non ci si deve, quindi, preoccupare se non si è ancora nominato il proprio perito di parte o il proprio avvocato esperto e dunque non si sono ancora formalmente contestate le valutazioni fatte dal perito dell’assicurazione, ben potendo ciò avvenire in seguito, con l’ausilio di esperti.

Anche dopo il deposito della perizia dell’assicurazione, ammesso che ciò avvenga, infatti, il danneggiato può presentare una controperizia di parte per sconfessare le valutazioni contenute nella prima e valutare l’effettiva entità di tutti i danni patiti anche in relazione alle condizioni di polizza.

Come contestare la perizia dell’assicurazione in una causa in Tribunale?

Se la fase delle mediazioni preliminari con l’assicurazione non dovesse raggiungere risultanti appaganti e il danneggiato volesse o dovesse agire in giudizio con una causa in Tribunale, è plausibile che, nel fascicolo di costituzione dell’assicurazione, sarà depositata finalmente anche la stessa perizia assicurativa utilizzata dalla stessa assicurazione come base di calcolo della propria offerta di risarcimento.

Pertanto, in questa fase, la contestazione formale della perizia assicurativa va certamente fatta con l’ausilio di un perito di parte esperto che renda esplicite puntuali e tutte le carenze della perizia assicurativa.

Questa fase di contestazione è fondamentale per la buona riuscita di tutta la procedura.

Difatti, un principio di base di ogni processo civile stabilisce che ogni deduzione di parte che non viene contestata dall’avversario si considera da quest’ultimo accettata.

La contestazione della perizia fatta in modo generico e sbrigativo dall’avvocato in udienza pur possibile è fortemente sconsigliata perché poi è possibile che a controllare tutto sia demandato dal Giudice un CTU che entrerà nei dettagli tecnici dei singoli aspetti che difficilmente un non tecnico può portare avanti in maniera mirata sotto tale profilo.

La contestazione nelle note istruttorie depositate dall’avvocato deve partire dal contenuto di una propria controperizia che appunto sconfessi in maniera tecnica e precisa le argomentazioni adottate dall’assicurazione.

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