Consulente Tecnico di Parte: come essere credibili

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Il consulente Tecnico di parte deve conquistarsi la fiducia del CTU e del Giudice per essere ascoltato in modo credibile

consulenti tecnici credibili ctpIl professionista tecnico, che riveste il ruolo di Consulente Tecnico d’Ufficio CTU o di Perito, ha in un certo senso il compito facilitato dal fatto d’esser stato scelto direttamente dal Giudice e non può che goderne la fiducia, sia che il Giudice già lo conosca sia perché il CTU non ha interessi diretti o indiretti nella causa, non è pagato dalle parti direttamente e non deve dunque rispondere a loro del suo operato, deve “solo” ricercare la verità dei fatti per farla conoscere al Giudice.

Il Consulente Tecnico di Parte CTP, la fiducia deve guadagnarsela sul campo e vincere la diffidenza connaturata alla natura stessa del suo incarico, ovvero rappresentare e difendere tecnicamente il suo committente, una delle parti in causa.

Il problema più importante e di fondamentale importanza per un Consulente Tecnico di Parte, è dunque quello di rendersi credibile nei confronti del Giudice che dovrà esaminare la sua relazione tecnica o perizia di parte.

Sovente capita di esaminare memorie scritte e/o relazioni dei consulenti tecnici di parte, molto curate e davvero interessanti, per la capacità dimostrata nell’analisi complessiva dei fatti.

Questo però, sino a quando il perito di parte tenta di dimostrare, tecnicamente, le ragioni del proprio cliente, a questo punto molti utilizzano “addomesticamenti dei fatti” di vario genere adoperando a proprio vantaggio i margini di discrezionalità lasciati dalla scienza, ad esempio, inserendo nei calcoli, valori dei coefficiente più o meno congrui con i fatti.

Un CTU al quale viene sottoposta una relazione di tal genere, se sufficientemente preparato e obiettivo, pur considerando l’assurda analisi adoperata nei calcoli, certamente “addomesticata” ad uso della parte rappresentata dal CTP, terrà comunque nella dovuta considerazione le osservazioni corrette fatte prima dei calcoli e perciò magari anche condivisibili espresse dal CTP.

Vediamo però cosa potrebbe accadere se il Consulente Tecnico di parte esaminati i fatti di una causa rilevasse correttamente i fatti e le singole circostanze che avvantaggiano (senza artifici di alcun genere) il proprio cliente, ma quest’ultimo non ancora completamente soddisfatto del lavoro fino a quel momento correttamente svolto, gli chiede di “addomesticare” i calcoli nel modo descritto prima.

Se il CTP, a quel punto forzando la mano decidesse di utilizzare parametri discrezionali assolutamente inadeguati, con lo scopo di ottenere un risultato più vicino alle posizioni del proprio cliente rispetto ai risultati che avrebbe conseguito eseguendo i calcoli senza “trucchi” con i quali avrebbe ottenuto un risultato si magari diverso dalle attese del cliente ma di poco distante da esso.

In questo caso il Perito dell’altra parte o il CTU esaminando gli stessi fatti, in buona fede potrebbero commette degli errori o valutare non correttamente alcuni elementi, e dunque arrivare a conclusioni opposte a quelle a cui, invece correttamente, era pervenuto il Consulente Tecnico di parte.

Nel corso delle operazioni peritali il CTU riceve la memoria del Tecnico di Parte, non la condivide essendone certo, in buona fede ma magari sbagliando circa la correttezza della propria analisi, pertanto resta fermo sulle proprie convinzioni e, sempre in buona fede, farà osservare al Giudice che la relazione del Consulente Tecnico di Parte non può essere condivisa, e per dimostrare quanto sia poco credibile richiama l’attenzione del Giudice sul modo in cui il CT di parte, per far tornare i risultati della sua analisi a vantaggio del suo cliente, ha “addomesticato” i calcoli inserendo quel coefficiente palesemente inadeguato di cui abbiamo parlato. A tal punto persa la credibilità nessuno terrà più in conto la pur valida analisi del CTP fatta prima dei calcoli artificiosi, perdendo così anche la possibilità di ribattere e far notare gli eventuali errori commessi dal CTU.

E’ chiaro, a questo punto, fatto agevolmente emergere l’artificio, che sarà molto semplice screditare il lavoro del CTP e forse anche il CT di parte stesso. Ci si può allora chiedere se il Giudice, appurato l’artificio, leggerà mai la relazione del CT di parte, apparsa così palesemente artefatta e che invece conteneva quell’analisi corretta in cui il Perito, avendo male interpretato ad esempio un elaborato o altri elementi disponibili, non era pervenuto.

A questo punto ci si può chiedere se il Consulente Tecnico di Parte, assecondando le richieste del suo client, abbia effettivamente fatto i suoi interessi, oppure se così facendo ne ha aggravato la posizione ?

Il cliente va aiutato tecnicamente a rappresentare la sua posizione di fronte al Giudice e non deve forzosamente essere assecondato nelle sue richieste, questo pur essendo a volte difficile, deve essere correttamente esposto e fatto comprendere ai propri clienti; gli artifici non pagano e vengono usati dai tecnici con poche altre argomentazioni da usare. Meditate!

Questo però, sino a quando il perito di parte tenta di dimostrare, tecnicamente, le ragioni del proprio cliente, a questo punto molti utilizzano “addomesticamenti dei fatti” di vario genere adoperando a proprio vantaggio i margini di discrezionalità lasciati dalla scienza, ad esempio, inserendo nei calcoli, valori dei coefficiente più o meno congrui con i fatti.

Un CTU al quale viene sottoposta una relazione di tal genere, se sufficientemente preparato e obiettivo, pur considerando l’assurda analisi adoperata nei calcoli, certamente “addomesticata” ad uso della parte rappresentata dal CTP, terrà comunque nella dovuta considerazione le osservazioni corrette fatte prima dei calcoli e perciò magari anche condivisibili espresse dal CTP.

Vediamo però cosa potrebbe accadere se il Consulente Tecnico di parte esaminati i fatti di una causa rilevasse correttamente i fatti e le singole circostanze che avvantaggiano (senza artifici di alcun genere) il proprio cliente, ma quest’ultimo non ancora completamente soddisfatto del lavoro fino a quel momento correttamente svolto, gli chiede di “addomesticare” i calcoli nel modo descritto prima.

Se il CTP, a quel punto forzando la mano decidesse di utilizzare parametri discrezionali assolutamente inadeguati, con lo scopo di ottenere un risultato più vicino alle posizioni del proprio cliente rispetto ai risultati che avrebbe conseguito eseguendo i calcoli senza “trucchi” con i quali avrebbe ottenuto un risultato si magari diverso dalle attese del cliente ma di poco distante da esso.

In questo caso il Perito dell’altra parte o il CTU esaminando gli stessi fatti, in buona fede potrebbero commette degli errori o valutare non correttamente alcuni elementi, e dunque arrivare a conclusioni opposte a quelle a cui, invece correttamente, era pervenuto il Consulente Tecnico di parte.

Nel corso delle operazioni peritali il CTU riceve la memoria del Tecnico di Parte, non la condivide essendone certo, in buona fede ma magari sbagliando circa la correttezza della propria analisi, pertanto resta fermo sulle proprie convinzioni e, sempre in buona fede, farà osservare al Giudice che la relazione del Consulente Tecnico di Parte non può essere condivisa, e per dimostrare quanto sia poco credibile richiama l’attenzione del Giudice sul modo in cui il CT di parte, per far tornare i risultati della sua analisi a vantaggio del suo cliente, ha “addomesticato” i calcoli inserendo quel coefficiente palesemente inadeguato di cui abbiamo parlato. A tal punto persa la credibilità nessuno terrà più in conto la pur valida analisi del CTP fatta prima dei calcoli artificiosi, perdendo così anche la possibilità di ribattere e far notare gli eventuali errori commessi dal CTU.

E’ chiaro, a questo punto, fatto agevolmente emergere l’artificio, che sarà molto semplice screditare il lavoro del CTP e forse anche il CT di parte stesso. Ci si può allora chiedere se il Giudice, appurato l’artificio, leggerà mai la relazione del CT di parte, apparsa così palesemente artefatta e che invece conteneva quell’analisi corretta in cui il Perito, avendo male interpretato ad esempio un elaborato o altri elementi disponibili, non era pervenuto.

A questo punto ci si può chiedere se il Consulente Tecnico di Parte, assecondando le richieste del suo client, abbia effettivamente fatto i suoi interessi, oppure se così facendo ne ha aggravato la posizione ?

Il cliente va aiutato tecnicamente a rappresentare la sua posizione di fronte al Giudice e non deve forzosamente essere assecondato nelle sue richieste, questo pur essendo a volte difficile, deve essere correttamente esposto e fatto comprendere ai propri clienti; gli artifici non pagano e vengono usati dai tecnici con poche altre argomentazioni da usare. Meditate!

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