Controllo Lavori eseguiti

LA CONTABILITÀ’ DELLE OPERE EDILI E IL CONTROLLO AUMENTI IN CORSO D’OPERA:

VERIFICA PREVENTIVO/CONSUNTIVO o S.A.L. (STATI DI AVANZAMENTO LAVORI) A TUTELA DEL COMMITTENTE:

Durante l’esecuzione di opere edilizie, possono capitare contenziosi del committente all’impresa incaricata dell’esecuzione dei lavori, relativamente alla gestione dei contratti d’appalto e dei capitolati sottoscritti. La modifica degli stessi, con aumenti in corso d’opera, ritenuti spesso ingiustificati è oramai purtroppo da ritenersi una costante nel mondo dell’edilizia, vediamo come procedere al controllo lavori.

Si possono verificare delle incomprensioni durante i lavori che rendano necessario il computo dei lavori eseguiti con la valutazione dell’entità del loro corretto corrispettivo fatta da un tecnico di fiducia.

La valutazione delle opere eseguite verrà contabilizzata in genere in base alle tariffe della camera di commercio ed ai valori di mercato quantificando gli aumenti imprevisti prima dell’inizio dei lavori ma resisi necessari in corso d’opera.

In questi casi, ma non solo, può quindi essere d’aiuto fare una verifica del computo dei lavori eseguiti con la reale valutazione dell’entità e del loro corretto corrispettivo, oppure verificare gli aumenti imprevedibili in corso d’opera facendo riferimento alle tariffe della camera di commercio e ai valori di mercato o se sono arbitrariamente imputati e richiesti dall’impresa.

CONTROLLO LAVORI NON ESEGUITI A REGOLA D’ARTE

Controllo Lavori eseguiti

E’ conveniente far eseguire un accurato controllo dei lavori eseguiti quando si ha il dubbio che vi siano vizi, difetti o difformità costruttive.

Come detto a volte si possono verificare delle incomprensioni durante i lavori che rendano necessario la verifica di vizi e difetti sulle opere seguite per accertare la qualità dei lavori edili, con la corretta valutazione dell’entità del danno conseguente all’esecuzione di lavori edili non eseguiti a regola d’arte o in difformità alle vigenti normative.

Per difformità s’intende una discordanza dell’opera da quanto prescritto in contratto; per vizio s’intende invece la mancanza di conformità rispetto alle modalità o qualità dell’opera previste dalla regola dell’arte o alle norme.

Si possono verificare situazioni in cui le opere durante la fase di realizzazione o di ultimazione, presentino dei vizi (es: posa di rivestimenti non eseguita a regola d’arte, impianti non a norma, prescrizioni progettuali non rispettate….) in questi casi risulta necessaria una valutazione degli stessi ed una quantificazione della spesa occorrente per la loro eliminazione.

Un altro caso che ricorre frequentemente è quello di dovere effettuare una verifica della sussistenza di danni provocati da o a terzi e della loro quantificazione.

Può quindi essere d’aiuto effettuare una verifica del computo dei lavori eseguiti con la reale valutazione dell’entità del loro corretto corrispettivo, da cui sottrarre i costi per i lavori di ripristino inerenti vizi e difetti, facendo riferimento alle tariffe della camera di commercio e ai valori di mercato o ai contratti sottoscritti.

Durante i lavori edili spesso si possono verificare varie divergenze con l’impresa di costruzioni o con i singoli artigiani edili che rendano necessario un attento computo dei lavori eseguiti con una congiunta valutazione della loro entità del loro corretto corrispettivo e non ultimo della loro corretta esecuzione secondo le norme vigenti e la regola dell’arte.

Questi tipi di controllo sui lavori eseguiti dovrebbero essere un preciso compito demandato al Direttore dei Lavori che per definizione deve sovrintendere ai lavori verificandone la regolare esecuzione e valutandone il corretto corrispettivo sulla base del contratto d’appalto o dei patti tra il committente e l’impresa esecutrice.

Il Direttore dei Lavori (DL) è dunque un tecnico competente al quale il committente dei lavori si rivolge per cercare una competenza non in suo possesso al fine di essere tutelato nei rapporti tecnico economici con l’impresa edile.

Riguardo ai compiti del Direttore dei Lavori ho usato il condizionale poiché purtroppo spesso il DL non esegue con scrupolo il suo compito poiché pur essendo pagato da committente in molti casi conosce bene l’impresa edile che sta eseguendo i lavori e si trova in difficoltà nell’intraprendere azioni contro di essa visto che potrebbe averci ancora a che fare o magari sperare anche di ricevere in futuro incarichi.

Pur essendo un atteggiamento, deontologicamente non corretto è una situazione che si ripete specie, ove impresa e professionista DL vivono e/o lavorano nello stesso territorio e se ci troviamo in piccole realtà di provincia (ma anche in grandi Città lo si può riscontrare è dunque bene far sempre un controllo lavori).

CHI PUÒ’ ESEGUIRE I CONTROLLI SUI LAVORI EDILI

Controllo contabilità lavori edili

Prima di pagare l’impresa è bene tutelarsi facendo fare una perizia di congruità contabile sui lavori eseguiti.

Quando ci si trova in questa situazione, in cui si sospetta il conflitto d’interesse del DL e si pensa che l’impresa non sia corretta nelle sue richieste economiche e/o abbia eseguito male i lavori, può quindi certamente essere d’aiuto fare una verifica in corso d’opera dei lavori e/o, anche a posteriori, del computo dei lavori eseguiti con la reale valutazione dell’entità del loro corretto corrispettivo, oppure verificare gli aumenti imprevisti in corso d’opera facendo riferimento alle tariffe della camera di commercio e ai valori di mercato o con opportune analisi prezzi agli stessi documenti contrattuali (Capitolato d’appalto, contratti, computi metrici estimativi, SAL, preventivi ecc..).

Per far questo occorre evidentemente affidarsi a un Consulente Tecnico che non abbia nulla a che fare con l’impresa e/o il DL a tale scopo ci si può dunque rivolgere ad uno studio Tecnico Peritale come il nostro e richiedere una perizia da opporre alle pretese dell’impresa, a tal punto l’impresa dovrà giustificare compiutamente il suo operato e si potrà cercare una via conciliativa del contenzioso. Ove ciò non dovesse riuscire occorrerà chiedere un ATP per dirimere la vicenda, in tale ipotesi si potrà utilizzare la stessa perizia sui lavori eseguiti per porla alla base de ricorso.

 

Per richiedere una perizia tecnica sui lavori eseguiti non esitare a contattarci:

CONTATTACI

by [googleplusauthor]

(Riproduzione Vietata)

Lascia un tuo commento