Art. 359 Consulenti tecnici del pubblico ministero

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1897

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 359 Consulenti tecnici del pubblico ministero

1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti (233; 73 att.), che non possono rifiutare la loro opera.

2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine.

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