CODICE CIVILE
Art.1491 – Esclusione della garanzia
Non è dovuta la garanzia (Art. 1490) se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.