Site icon Consulenza Tecnica di Parte

Art. 360 Accertamenti tecnici non ripetibili

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 360 Accertamenti tecnici non ripetibili

1. Quando gli accertamenti previsti dall’art. 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione (116, 117 att.), il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell`ora e del luogo fissati per il conferimento dell`incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici (233).

2. Si applicano le disposizioni dell`art. 364 comma 2.

3. 1 difensori nonchè i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell`incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.

4. Qualora, prima del conferimento dell`incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio (392 s.), il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano pi˜ essere utilmente compiuti.

5. Se il pubblico ministero, malgrado l`espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell`ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento .

Exit mobile version