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Art. 1663 Denuncia dei difetti della materia

CODICE CIVILE: Capo VII: Dell’appalto

Art. 1663 Denuncia dei difetti della materia

L’appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell’opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.

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