Consulenza Tecnica di Parte

Problemi rumore per mancato isolamento acustico edificio

Il problema dell’inquinamento acustico causato dalle emissioni di rumore nelle abitazioni è una questione sempre più sentita sia da chi abita in case con vicini particolarmente rumorosi sia dal legislatore che ha voluto tutelare le persone da un esposizione eccessiva ai rumori.

Ricordiamo che l’inquinamento acustico nuoce gravemente alla salute sia per l’eccessiva intensità sia per un esposizione prolungata nel tempo quando si è costretti ad essere immersi in rumori molesti più o meno intensi.

La questione delle emissioni di rumore è regolata da due fondamentali disposizioni di legge:

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Il Tribunale ordinario di Torino, ottava sezione civile, con la sentenza n. 2715 del 23/04/2007 ha stabilito che il costruttore o il  proprietario venditore è responsabile della mancata rispondenza dell’edificio ai requisiti di isolamento acustico.

Il Tribunale di Torino ha dunque condannato un costruttore a rifondere ai compratori una parte dell’importo pagato per l’acquisto di un appartamento, a causa del suo insufficiente isolamento acustico in particolare del soffitto che causava il passaggio dei rumori da calpestio superiori ai limiti di legge.

Il verdetto del Giudice afferma che la insufficiente insonorizzazione acustica è da considerarsi un vizio occulto dell’immobile di cui, ai sensi della normativa civilistica in materia di compravendita, e per questo ne deve rispondere il venditore (che potrà eventualmente rivalersi sul costruttore) che sarà tenuto all’eliminazione del vizio (se questo è possibile) o a restituire una parte del prezzo stabilito per la vendita.

Per valutare se un abitazione ha i requisiti acustici occorre eseguire precise misurazioni fonometriche atte a verificare l’idoneità dell’ insonorizzazione dell’alloggio, per fare ciò il Tribunale ha disposto una perizia tecnica d’ufficio in cui il CTU, nella sua perizia ha fatto riferimento alle norme del DPCM 5/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” nella quale si prescrivono per gli edifici residenziali un potere fonoassorbente delle partizioni verticali di almeno 50 decibel, e un limite del rumore dai calpestio di 63 decibel.

Nel caso specifico il Perito a seguito delle sue misurazioni fonimetriche del rumore ha rilevato per le pareti interne un valore di 51 decibel (che pur superiore al limite è stato considerato accettabile) ed un valore di 70 decibel per il rumore molesto proveniente dal soffitto contro il limite di 63 dB: quest’ultimo valore è superiore al doppio rispetto al tetto massimo consentito dalla legge, infatti la scala utilizzata (dB) per la misurazione è di tipo logaritmico.

Il CTU ha dunque concluso che, o non è stato realizzato un pavimento galleggiante insonorizzato oppure sono stati commessi gravi errori materiali nella posa in opera della pavimentazione. Sta di fatto che, la struttura dell’alloggio non consente l’eliminazione dei rumori il CTU ha poi riscontrato che: l’intervento di ripristino non poteva essere avviato, poiché andrebbe eseguito all’interno dell’appartamento soprastante, di proprietà di terzi, comunque richiederebbe la rimozione di tutta la pavimentazione sino alla soletta, la posa di una nuova pavimentazione su un materassino di isolamento acustico di tipo galleggiante, con la successiva ricostruzione del massetto e del nuovo pavimento di finitura.

Un appartamento non isolato acusticamente che fa passare i rumori del vicino autorizza a richiedere un risarcimento

Essendo stata giudicata dal Giudice una soluzione impraticabile, ha deciso di quantificare il danno cagionato dal difetto in un minor valore dell’appartamento pari al 20% del costo di acquisto dell’appartamento steso; infatti ha ritenuto che l’inadeguatezza dell’isolamento acustico ne ha ridotto il confort abitativo considerevolmente così come il valore dell’immobile acquistato e ai sensi dell’art. 1490 c.c. In conclusione, il costruttore è stato condannato a restituire agli acquirenti il 20% del prezzo pagato.

Come richiedere il risarcimento del danno per aver acquistato un appartamento senza i requisiti acustici di isolamento dal rumore.

Chi ritiene di aver acquistato un immobile rumoroso che non ha i requisiti acustici di legge può richiedere il risarcimento del danno dovuto a vizio occulto incaricando prima un proprio Consulente Tecnico di Parte CTP esperto in acustica, il quale dopo aver eseguito le dovute misurazioni fonometriche, potrà fornire gli strumenti tecnici per  contestare all’impresa costruttrice o al venditore il vizio occulto, richiedendo di eliminarlo o di essererisarciti.

Se la controparte non risponde in modo eseuriente si procede dunque con una richiesta di ATP ove il proprio CTP affiancherà il CTU nominato dal Giudice sino al raggiungimento della sentenza.

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