CODICE DI PROCEDURA PENALE
Art. 359 Consulenti tecnici del pubblico ministero
1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti (233; 73 att.), che non possono rifiutare la loro opera.
2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine.