Termine nomina Consulente di Parte

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Sino a quando si può nominare il CTP?

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Farsi assistere da un CTP esperto e di fiducia è uno degli elementi più importanti per la buona riuscita di un contenzioso legale.

I Consulenti Tecnici (di parte e d’ufficio) garantiscono che il confronto delle parti, sia con il giudice sia fra le medesime, si svolga senza l’esclusione di ogni possibile valutazione tecnica del caso.

Il confronto del Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.), cui sono affidate le indagini tecniche, con il Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) rappresenta uno dei due poli del confronto processuale( l’altro è quello a livello giuridico fatto tra gli avvocati ed il giudice).

Va subito detto che il Consulente Tecnico di Parte può essere nominato solo se è stato nominato il Consulente Tecnico d’Ufficio da parte del giudice, pertanto non può essere nominato nel caso in cui il giudice si avvalga delle di altre figure di ausiliari previste dal codice (art. 68, c.p.c.).

L’art. 201 del c.p.c. (Consulente tecnico di parte) recita:

“Il giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico”.

Il consulente tecnico della parte, oltre ad assistere a norma dell’articolo 194 alle operazioni peritali del consulente d’ufficio (CTU) nominato dal Giudice, partecipa all’udienza e/o alla camera di consiglio ogni volta che v’interviene il consulente del giudice. Il CTP può chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del giudice, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche a cui è giunto il CTU.

Il termine assegnato dal giudice per la nomina del CTP è da considerarsi ordinatorio e può eventualmente essere prorogato ai sensi dell’art. 154 del c.p.c..

Decorsi i termini fissati dal giudice per l’eventuale nomina del Consulente Tecnico di Parte ogni atto di nomina è privo di effetto e la parte non può più farsi assistere da un proprio consulente tecnico (cosa assai grave perché viene meno la propria difesa tecnica).

In pratica, è possibile che la parte nomini il CTP in sede di prima convocazione del CTU da parte del giudice per il giuramento di rito, in modo che questa nomina risulti trascritta già nel primo verbale così si nominano sia i CTP sia il CTU.

Normalmente, durante la prima udienza, in sede di nomina, il CTU concorda con le parti la data d’inizio delle operazioni peritali (e congiuntamente con il Giudice viene stabilita l’assegnazione dei termini di consegna alle parti della perizia in bozza per le osservazioni ed il termine di deposito della relazione peritale finale).

In questo caso è opportuno che le parti abbiano già provveduto, nei termini stabiliti, alla nomina dei propri consulenti dei quali il CTU avrà cura di annotare i rispettivi riferimenti, in modo da comunicargli la formale convocazione della prima riunione/sopralluogo peritale, procedura questa non necessaria se vi è la presenza di tutte le parti in causa anche se solo rappresentate dai rispettivi avvocati (senza i propri CTP).

A volte capita però che le parti, all’udienza di nomina del CTU, non abbiano ancora scelto il proprio CTP in questo caso gli avvocati, e dunque le parti, hanno la facoltà di riservarsi la nomina del CTP che comunque deve avvenire prima dell’inizio delle operazioni peritali.

La nomina del CTP può avvenire o direttamente al CTU in sede di avvio delle operazioni peritali e/o meglio va fatta in cancelleria con comunicazione contestuale al CTU sempre però prima delle operazioni peritali (questo per prevenire e superare eventuali obiezioni del CTU).

Se gli avvocati si sono riservati la nomina del proprio CTP, il giudice dovrebbe fissare un termine entro cui questi devono comunicarlo al CTU, ma se non si è espresso in tal senso, i CTP possono essere nominati nella fase istruttoria, in qualsiasi momento, ma sempre prima dell’inizio delle operazioni peritali.

Il CTP può dunque essere nominato nel termine perentorio coincidente con l’inizio delle operazioni peritali, con comunicazione della parte o del suo difensore direttamente al CTU, quindi ovviamente dopo l’ udienza di giuramento.

La comunicazione verbale di nomina del proprio CTP, (o meglio con uno scritto consegnato al CTU), fatta dalla parte contestualmente all’inizio delle operazioni è valida se la parte nell’udienza si è riservava la sua nomina sino alla data di inizio delle operazioni peritali.

SOSTITUZIONE DEL PROPRIO CONSULENTE TECNICO DI PARTE

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Sostituzione del CTP: se non si è soddisfatti del proprio CTP (Consulente Tecnico di Parte) è possibile sostituirlo nominandone un altro al suo posto.

Se ci si accorge che il proprio CTP ha degli impedimenti o non è propriamente idoneo a contraddire le posizioni prese dal CTU o nella la sua relazione si può decidere di sostituire il CTP, ovviamente prima lo si fa e meglio è.

Il CTP è sostituibile con l’esplicita autorizzazione del giudice su istanza dell’Avvocato.

Non vi dovrebbero essere comunque problemi a sostituire il nominativo di un consulente di parte già nominato.

Se il nominativo del CTP è stato comunicato al Giudice all’atto di nomina e giuramento del CTU in sede di prima udienza, l’Avvocato di parte potrà comunicare allo stesso Giudice la necessità della sostituzione dello stesso per motivi oggettivi.

E’ comunque bene che nel contempo, l’avvocato di parte, comunichi la sostituzione del Consulente di Parte anche al CTU ed ai CTP di parte avversa, prima del sopralluogo successivo.

Se il Giudice, come di prassi accade, ha concesso facoltà alle parti di nominare il proprio CTP sino all’inizio delle operazioni peritali, in sede di primo sopralluogo l’avvocato o la parte in causa può nominare un altro consulente tecnico di parte, senza preoccuparsi di annullare la nomina del primo.

Se invece le operazioni peritali sono già state avviate, il CTP può essere sostituito presentando una formale rinuncia all’incarico del precedente CTP o una lettera di sollevamento dall’incarico redatta dalla parte che lo aveva prima nominato. L’istanza di sostituzione del CTP, in tal caso va fatta al Giudice e comunicata al CTU.

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