nomina perito assicurativo di parte

PERIZIA CONTRATTUALE:Procedura di Stima e Valutazione dei Danni

Quando si stipula una polizza assicurativa per danni a garanzia diretta, quelli cioè nei quali l’assicurazione liquida direttamente il proprio assicurato, le clausole di polizza, per la valutazione del danno, normalmente prevedono che si proceda con una Perizia Contrattuale infatti si può trovare nel contratto assicurativo una dicitura simile:

L’ammontare del danno subito è concordato tra le parti (assicurato / assicuratore) direttamente oppure, a richiesta di una parte, mediante periti esperti nominati uno dalla Assicurazione ed uno dal contraente o dall’assicurato mediante apposito atto unico.

In caso di disaccordo tra i periti questi dovranno nominare un terzo perito anche su semplice richiesta di uno di essi.

Il terzo perito incaricato interverrà solamente sulle questioni di disaccordo e le decisioni sui punti controversi saranno prese a maggioranza.

nomina perito assicurativo di parte

Nominare un proprio perito nelle operazioni peritali di stima dei danni in contraddittorio con il perito dell’assicurazione è un diritto che ti permette d’ottenere il massimo dell’indennizzo del danno subito.

Ogni perito potrà, se lo ritiene, farsi assistere e coadiuvare da altre persone esperte in campi specifici, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però aver alcun voto deliberativo.

Qualora una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale Civile nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

COS’È LA PERIZIA CONTRATTUALE?

  • E’ una forma particolare di arbitrato libero
  • Non è un arbitrato rituale

Caratteristiche principali della perizia contrattuale:

  • è svolta senza alcuna formalità giudiziaria o di altro genere
  • rappresenta la volontà delle parti di ritenere impegnativa la posizione dei periti per la quantificazione del danno e la determinazione dell’indennizzo eventuale ;

CHI NOMINA IL PERITO PER LA PROCEDURA DI PERIZIA CONTRATTUALE?

Nel caso di coassicurazione diretta come ad esempio per Polizze Incendio, Polizze furto, Polizze infiltrazioni d’acqua, ecc. è la Compagnia Assicurativa delegataria che nomina il proprio perito o per richiesta dell’assicurato stesso che può nominare il proprio perito.

Nel caso di coassicurazione indiretta (R.O.), la nomina del perito è fatta da una Compagnia assicuratrice, nomina che però non vincola le altre assicurazioni che possono nominarne uno proprio, anche in questo caso è l’assicurato che deve nominare il proprio perito.

Nel caso di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta l’indennizzo è necessario individuare l’effettivo beneficiario del contratto che generalmente è il Contraente a cui spetta la nomina del perito e non all’ Assicurato.

La nomina del terzo perito non è indispensabile alla formazione del collegio peritale, infatti il terzo perito viene nominato solo in caso di disaccordo o anche su richiesta di un solo perito prima che si verifichi un I disaccordo.

La nomina del terzo perito non conferisce allo stesso autonomia di decisione sulle questione controverse, non è un arbitro o tantomeno un giudice. Ogni decisione dovrà essere presa a maggioranza di voti tra i periti.

MANCATA NOMINA DEL PERITO NELLE PROCEDURE DI STIMA DEI DANNI

perizia contrattuale

La perizia contrattuale per la valutazione dei danni risarcibili dall’assicurazione è un opportunità da non perdere, visto che in molte polizze il suo costo è pure coperto dall’assicurazione.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non dovessero accordarsi sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su domanda della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale.

Va detto che purtroppo le assicurazioni tendono a non informare l’assicurato del suo diritto di avvalersi di un proprio perito in quanto così facendo, oltre a non doverlo eventualmente pagare non hanno alcun valido interlocutore con il quale confrontarsi sulla quantificazione dei danni e possono così proporre il loro indennizzo senza che gli venga contestato nel merito.

DUNQUE SI RICORDA CHE E’ SEMPRE L’ASSICURATO A DOVERSI PREOCCUPARE DI NOMINARE UN PROPRIO PERITO PER FARSI TUTELARE I SUOI DIRITTI E PER CERCARE DI OTTENERE IL MASSIMO INDENNIZZO POSSIBILE DEL DANNO SUBITO.

ALCUNE SENTENZE RIGUARDANTI LA PERIZIA CONTRATTUALE

SENTENZA CORTE SUPREMA DELLA CASSAZIONE (Cass. 22/10/02 n.14909): in tema di assicurazione contro i danni, allorché le parti incarichino un Perito terzo per esprimere un valutazione tecnica sull’entità delle conseguenze di un evento al quale è collegata la prestazione dell’indennizzo risarcitorio, impegnandosi le parti a considerare tale valutazione come reciprocamente vincolante, il relativo patto non si può considerare nell’ambito dell’arbitrato, rituale o irrituale, e invece si configura in un’ipotesi di “perizia contrattuale” che non può interferire sull’eventuale azione giudiziaria successiva rivolta alla definizione delle indicate questioni di indennizzo del danno subito.

In sostanza la sentenza stabilisce che qualora si decida di avvalersi di un proprio perito che affianca il perito dell’assicurazione ed ove questi decidano di nominarne un terzo imparziale per la definizione del danno da indennizzare, ove le parti non fossero d’accordo su risultato la perizia contrattuale fatta nell’ambito di una polizza d’Assicurazione contro i danni non interferisce con il giudizio futuro ed eventuale in tribunale.

Dunque considerato che il costo della procedura è in molti casi coperto dall’assicurazione stessa vale comunque la pena cercare di ottenere il massimo dell’indennizzo nominando un proprio perito di parte.

Per richiedere l’assistenza tecnica di un nostro perito in una procedura di perizia contrattuale assicurativa non esitare a contattarci:

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