Giudizio di merito dopo ATP
Se non sei stato soddisfatto del risultato dell’ Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) nel Giudizio di Merito dopo ATP hai ancora qualche possibilità di recuperare alcuni aspetti tecnico giuridici che non sono stati correttamente valutati dal CTU o dal tuo Consulente Tecnico di Parte (CTP).
Nel Giudizio di Merito dopo ATP è possibile sia richiedere l’acquisizione della relazione peritale del CTU redatta nel corso di ATP e/o richiedere congiuntamente anche il rinnovo della CTU.
DOPO LA CTU PREVENTIVA Art. 696 o Art. 696 bis del c.p.c.: ci sono decadenze?
Vediamo un Esempio: Un condominio ha presentato un ricorso di ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO ai sensi dell’art.696 bis c.p.c. al fine di accertare i danni nell’appartamento di un condominio per infiltrazioni d’acqua da parti condominiali. Il CTU dopo aver eseguito tutte le fasi peritali previste tra cui anche quelle del tentativo di conciliare le parti, conclusosi con un accordo tra le parti rimasto sulla carta (ma di fatto mai concretizzatosi del tutto per l’inerzia dell’amministratore), ha comunque presentato la sua relazione documentando sia i danni rilevati, sia le cause delle infiltrazioni, sia la circostanza che la transazione non è andata a buon fine. Il cliente ora ci chiede se il giudice debba validare in qualche modo, con un suo provvedimento la perizia depositata e, se questa abbia termini prescrittivi per iniziare un processo nella causa di merito dopo l’ATP al fine di avere il risarcimento dovuto da infiltrazioni di acqua dal tetto il tutto come documentato dal nostro geometra consulente tecnico di parte e poi confermato parzialmente dal CTU proprio sulla base della perizia del CTP. Il CTU ha comunque dimenticato di valutare alcuni danni, in vero la maggior parte, è dunque possibile chiedere un rinnovo della CTU nel giudizio di merito dopo ATP? ed è possibile cambiare il il CTP nominando un ingegnere quale consulente tecnico di parte?
Il termine di prescrizione è variabile e dipende sia dalle circostanze specifiche sia dall’inquadramento giuridico della situazione e più in particolare dal tipo di contratto o figura negoziale vigente tra le parti.
Andiamo per ordine.
Nella pratica, è bene non aspettare più di due o tre mesi al massimo, per evitare di incorrere in qualche termine prescrittivo procedendo con il giudizio di merito anche se a volte questo è possibile farlo anche entro l’anno ed in alcuni casi anche più dal deposito della perizia.
Come detto, in molti casi la decadenza si concretizza dopo un anno dal deposito dell’elaborato peritale del CTU in Tribunale.
A volte però capitata che a seguito dell’eccezione promossa da una parte sulla prescrizione della CTU in corso di ATP questa venga accolta dal Giudice a quel punto non si può più intentare nessuna causa di merito di merito nei confronti delle controparti su argomenti già trattati nell’ATP.
Quando l’Avvocato chiede un giudizio di merito dopo ATP ha la possibilità di chiedere o meno l’acquisizione della perizia di CTU fatta durandette l’ATP.
L’avvocato può chiedere anche la totale rinnovazione della CTU o comunque di approfondire e/o confutare alcune o tutte le conclusioni a cui è giunto il CTU.
Giudizio di merito dopo ATP e nuovo CTP
Cambiare il CTP è possibile. Nominare un nuovo CTP:
La nomina di un nuovo Consulente Tecnico di Parte formalmente può avvenire, in Tribunale, solo quando il Giudice nomina un nuovo CTU tuttavia per meglio confutare le risultanze della perizia del CTU già in fase di stesura dell’atto per il giudizio di merito dopo ATP è bene che l’Avvocato si possa confrontare sin da subito con il nuovo CTP che si intenderà poi formalmente nominare per la causa di merito.