Accertamento con Consulenza Tecnica Preventiva

L’ATP (Accertamento Tecnico Preventivo) è contemplato dall’ ex art. 696 bis c.p.c. e rappresenta uno strumento processuale dal doppio aspetto utile per:

accertamento tecnico preventivo

Richiedi assistenza per avviare un ATP

  • dare uno strumento di conciliazione nella controversia tra le parti;
  • permettere alle parti il diritto di precostituire una prova prima e al di fuori del processo.

Nell’Accertamento Tecnico Preventivo viene delegato al CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) l’incarico di cercare la conciliazione fra le parti; ove ciò avvenisse il CTU sarebbe retribuito dalle parti senza i vincoli ai compensi stabiliti dalle vacazioni previste dalla legge.

L’intervento imparziale del consulente tecnico, chiamato dal giudice ad esprimere il proprio giudizio su questioni (comunque prevalentemente) tecniche di una vertenza, in una prospettiva funzione primaria di tipo persuasivo per:

  1. scoraggiare iniziative giudiziarie che sposterebbero l’approccio da questioni tecniche, a questioni tipicamente legali magari anche differenti da quelle raggiunte in sede di consulenza preventiva;
  2. fornire un visione valutativa alternativa, nei limiti della specificità del caso sottoposto all’attenzione del professionista, in grado di raccogliere il “consenso conciliativo” di tutte le parti.

Il questa sede di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP), il consulente tecnico è investito di funzioni ben più ampie di quanto non avvenga in un ipotesi di consulenza tecnica d’ufficio in corso di giudizio ovvero in sede di accertamento tecnico preventivo.

Nella consulenza preventiva, infatti, il peritus materiae non è chiamato ad operare in veste di semplice ausiliario del giudice ma, in sostanza, egli riassume in se l’intera procedura legale. La caratteristica funzionale della sua attività, in particolare, assume una peculiarità: gli accertamenti svolti e gli orientamenti valutativi espressi nell’ambito della procedura non possono che risentire della richiamata “funzione persuasiva” dell’opera del consulente.

Egli è tenuto a privilegiare l’esigenza di prospettare alle parti una soluzione della questione che, per quanto possibile, sia suscettibile di incassare il loro consenso e ciò, ove necessario, anche travalicando i limiti della propria competenza tecnica e della rigorosa verifica oggettiva degli elementi di fatto a disposizione, circoscritta alla stretta applicazioni delle regole e dei concetti scientifici propri della disciplina alla quale il consulente appartiene.

Il CTU quando svolge l’Accertamento Preventivo ha dunque il compito di ricercare un accordo tra le parti (arbitrato) andando anche al di là di questioni squisitamente tecniche.

In fase si ATP le parti possono farsi assistere da un loro Consulente Tecnico di Parte CTP che avrà il compito di sottoporre al CTU le ragioni tecniche a sostegno dei propri diritti, di qui l’importanza di avvalersi di tecnici ben preparati ad affrontare tutto l’iter conciliativo durante l’Accertamento Tecnico Preventivo.

 

by [googleplusauthor]

Lascia un tuo commento