Accertamento Tecnico Preventivo: a cosa serve l’ATP

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Perchè è bene farsi assistere da un consulente tecnico di parte nelle fasi di Accertamento Tecnico Preventivo

ATP-accertamento-tecnico-preventivo-art-696La Corte di Cassazione civile, sez. II, il 6 febbraio 2008, con la sentenza n. 2800 si è espressa in merito al valore probatorio dell’accertamento tecnico preventivo disposto secondo l’ex art. 696 del codice di procedura civile, strumento giuridico usato dai giudici, in casi d’urgenza e ancor prima del giudizio vero e proprio, quando si rende necessaria la verifica dello stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose e fatti.

ecco un estratto della significativo della sentenza:

«[…]se è pur vero che l’accertamento tecnico preventivo non è un mezzo di prova, essendo finalizzato principalmente a “far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose”, che, suscettibili di mutamenti o alterazioni nel tempo, vanno accertati e documentati per essere portati poi alla cognizione del giudice prima che ciò possa accadere, per consentirgli di decidere sulla base delle prospettazioni e deduzioni fatte con riferimento a quelle condizioni ed a quello stato, è altrettanto vero che dagli accertamenti e rilievi compiuti in fase preventiva il giudice può trarre utili elementi che, apprezzati e valutati unitamente e nel contesto delle altre risultanze processuali, possono concorrere a fondare il suo convincimento in ordine alla fondatezza dell’uno o dell’altro assunto»

Leggi la sentenza completa:Accertamento Tecnico Preventivo

Dalla sentenza della Corte di Cassazione si può dunque desumere:

  1. L’ATP pur non avendo in se valore di prova, in senso giuridico, è determinante nel formare il giudizio che il giudice esprimerà nel proseguo della causa.
  2. Quando si chiede o si subisce un Accertamento Tecnico Preventivo, disposto dal tribunale, è importante avvalersi di un proprio Consulente Tecnico di Parte che affianchi il CTU durante le sue operazioni di accertamento, in modo tale da prospettargli la propria visione dei fatti e delle circostanze che potrebbero avere un peso determinante, in primo luogo sulla stesura della sua perizia ed in ultima analisi sul giudizio finale del giudice.

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